Quando a separarsi è una coppia di conviventi, la situazione è diversa da quella della separazione di fatto o giudiziale, non essendoci una disciplina normativa uniforme per le coppie di fatto.
Nello scioglimento della famiglia di fatto, dal momento che l’unione della coppia si scioglie liberamente, l’intervento del giudice è eventuale e limitata alla presenza di figli minori.
Anche in questo caso è, ovviamente, molto importante pervenire ad un accordo che regolamenti:
- l’affidamento dei figli,
- il loro collocamento,
- i rapporti tra genitori e i figli,
- il contributo al loro mantenimento,
- l’assegnazione della casa familiare;
Ci vuole un avvocato? e come funziona?
La scrittura privata contenente l’accordo può essere depositata presso il Tribunale dei Minorenni (del luogo di residenza del minore) attraverso un ricorso congiunto firmato da entrambi i genitori, con o senza l’assistenza di un legale.
Il Tribunale per i Minorenni convoca i genitori personalmente e verifica la conferma degli accordi sottoscritti, che poi ratifica recependoli in un proprio decreto. Questo decreto è il titolo formale che sancisce gli impegni assunti e può essere munito di formula esecutiva per farli valere in via forzata in caso di mancato rispetto (ad es. mancato rispetto obbligo di mantenimento).
Il tribunale per i Minorenni e il tribunale ordinario
In assenza di accordo, invece, i genitori dovranno rivolgersi al Tribunale per i Minorenni (territorialmente quello del luogo di residenza del minore) per regolamentare tutte le questioni riguardanti i figli e connesse alla cessazione della convivenza. Qualora si discuta solo ed unicamente di questioni di natura economica, pur in presenza di figli di coppie non sposate, sarà invece competente il Tribunale ordinario.
Il Tribunale per i Minorenni, oltre ad avere strumenti di intervento più invasivi (è pur sempre l’organo preposto alla tutela del minore, con poteri di intervento più o meno limitativi della potestà dei genitori, e svolge le proprie indagini prevalentemente attraverso i servizi sociali), utilizza un rito processuale diverso da quello seguito dal Tribunale ordinario per i procedimenti di separazione, il cd. rito della camera di consiglio, con garanzie inferiori dal punto di vista del rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
Com'è l'iter del tribunale dei minorenni
La prima udienza si svolge di norma dinnanzi ad un giudice delegato, spesso un giudice onorario (di solito è uno psicologo) il quale ascolta le parti insieme o separatamente, a sua discrezione, e cerca di trovare un accordo temporaneo.
Se ciò non è possibile al termine dell’udienza non viene preso un provvedimento provvisorio e urgente in quanto il Giudice delegato non ha poteri decisori e deve sottoporre la questione per la decisione al Tribunale in camera di consiglio, in composizione collegiale, nonché acquisire il parere del P.M.
Questa pronuncia avviene di solito a distanza di molti mesi, il che crea notevoli problemi poiché le parti restano a lungo abbandonate a se stesse, in attesa di un provvedimento.
Vi è poi una fase istruttoria finalizzata alla decisione delle questioni dell’affidamento dei figli e delle relazioni con i genitori (con eventuali consulenze tecniche d’ufficio, indagini psicosociali da parte dei servizi sociali, procedure di ascolto del minore), sia con riguardo alle decisioni di natura economica. Il giudizio si conclude con un decreto del Tribunale per i Minorenni. Anche in questo caso di cerca sempre di favorire una soluzione conciliativa.
Parificazione tra figli naturali e legittimi... ma non del tutto
Dal punto di vista dei diritti sostanziali, con la legge che ha introdotto l’affidamento condiviso (legge 54 del 2006) vi è stata una completa parificazione tra figli naturali e figli legittimi nelle vicende che riguardano la separazione dei genitori.
Non vi è, tuttavia, un’analoga parità dal punto di vista della procedura poiché, a seconda che il figlio nasca da una coppia sposata o meno, vi sono due Tribunali diversi, le cui competenze talvolta si sovrappongono, e due sistemi processuali differenti.
A tale proposito, da più parti si auspica e da tempo e si parla dell’istituzione di un Tribunale della Famiglia, composto da giudici specializzati e competente per tutte le materie riguardanti la famiglia e la persona, minore e adulta, nel quale le procedure di regolamentazione dei rapporti tra i genitori naturali per l’affidamento, la frequentazione e il mantenimento dei figli e quelle tra i genitori legittimi nell’ambito della separazione dovrebbero essere parificate.
di Eleonora Georgiacodis
Avvocato del Foro di Milano
immagine: flickr.com
Commenti
Non è un problema di certezza della data, ma di validità dell'atto come titolo esecutivo, cioè come documento per potere fare valere il diritto.
Preciso, che a seguito della riforma sulla filiazione ((l.219/2012) i procedimenti che riguardano la regolamentazion e dell'affidament o e delle condizioni di mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio si svolgono davanti al Tribunale ordinario e non più davanti al Tribunale per i Minorenni. Ciò vale, ovviamente, sia in caso di procedimenti contenziosi, che in caso di procedimenti consensuali. L'accordo tra i genitori, quindi, oggi viene quindi "ratificato" dal Tribunale ordinario.
avv. Eleonora Georgiacodis
Ciò detto, di per sè la scrittura privata, sottoscritta dalle parti e con data certa, che regolamenti le condizioni di affidamento e di mantenimento dei figli naturali minori, è valida tra le parti, quindi tra i genitori. Il problema, e da qui l'opportunità di ottenere la ratifica da parte del Tribunale per i Minorenni, si pone in caso di mancato rispetto degli accordi da parte di uno dei due genitori. La scrittura privata vale tra le parti, ma non può divenire un titolo esecutivo in caso, ad esempio, di mancato pagamento dell'assegno da parte di un genitore o di mancato rispetto degli accordi in tema di visite o di affidamento.Occ orrerebbe, infatti, instaurare una vera e propria causa per accertare l'inadempimento delle pattuizioni contenute nella scrittura privata e ottenere una sentenza che costituisca poi titolo per agire a tutela del diritto violato. Una procedura lunga e complessa, assolutamente indaguata ad una tutela immediata del diritto. Il deccreto del Tribunale per i Minorenni che recepisce l'accordo, invece, costituisce un titolo esecutivo, idoneo alla tutela in via forzata del diritto in caso di mancato rispetto degli accordi presi.
avv. Eleonora Georgiacodis
Un genitore non è un visitatore
se una coppia di conviventi si separa e fa una scrittura privata tra di loro riguardante il mantenimento dei figli minorenni e nel corso degli anni la mamma si rifà una vita è vero che il nuovo compagno non può andare a vivere nella casa con la donna e i figli?(la casa è di entrambi i genitori comprata al 50%)
Io mi domando una che vuole rifarsi una vita non può fino a quando i figli non hanno 18 anni?
I figli vivono con entrambi i genitori
mi stò separando dalla mia convivente con la quale ho avuto due bambini oggi minorenni.
Lei non ha genitori o parenti stretti che potessero aiutarci per cui ci eravamo trasferiti nel paese dove vivono i miei genitori in modo che per i ns. figli (che sono nati e cresciuti li)avessimo il loro aiuto.
Lavorando entrambi fuori comune, in tutti questi 9 hanni i miei genitori ci hanno aiutato in tutti modi, tenedoci i bimbi quando erano piccoli ed adesso portandoli a squola tutti i giorni, riprendendoli nel pomeriggio e tendoli fino al ns. arrivo.
L'ordinamento giuridico prevede la bigenitorialità (ossia che i figli stiano con i genitori al 50%) e si tende a privilegiare che i bambini restino nel luogo dove sono cresciti ed anno la loro vita quotidiana.
Inoltre normalmente questi sono affidati alla madre.
Le chiedo :
La madre con la separazione si troverebbe a gestire da sola i bambini, mentre io potrei garantire una continuità di vita normale avendo l'appoggio dei miei genitori oltre naturalmente ala mia presenza più che continuativa per la gestione delle loro necessità.
C'è la possibilità che il giudice decida di affidare a me i bambini come genitore affidatario piùttosto che alla madre?
Aldra domanda :
Nel caso in cui lei volesse tornare a vivere in altro comune lontano 30Km da dove abitiamo oggi (anche in questo caso lei si troverebbe a gestire i bambini da sola) il giudice può decidere di dare a me l'affidamento?
grazie della risposta
I genitori non possono lavorare fuori casa.
I bambini devono stare con i genitori ed essere tenuti da loro.
I bambini non vanno a scuola!
L'affido è condiviso, non solo alla mamma o solo al papà
il Suo quesito tocca due argomenti, ben distinti. Uno è quello del mettere in contatto i figli con i nuovi compagni, tema che comporta un delicato equilibrio tra la libertà personale degli adulti (quello che Lei giustamente indica come il rifarsi una vita) e il rispetto delle esigenze di crescita e sviluppo dei figli; occorre, con un po' di buon senso o, se necessario, con l'aiuto di esperti capire se e quando è il momento giusto per intraprendere la nuova convivenza (e, prima ancora, per fare frequentare ai figli il/la nuovo/a compagna).
Altra questione riguarda invece la casa; certo, se è di proprietà comune dei genitori uno dei due potrebbe non essere d'accordo a che vi abitino altre persone, oltre al genitore convivente, e potrebbe creare dei problemi. A meno che ciò non sia espressamente regolamentato oppure, naturalmente, che vi sia un provvedimento giudiziario di assegnazione della casa, a fronte del quale non potrebbe opporsi.
avv. Eleonora Georgiacodis
la questione da Lei posta presenta molti aspetti legati direttamente alla Sua vicenda personale che, evidentemente, non possono essere affrontati in questa sede.
In via generale, il diritto alla bigenitorialità non ha a che vedere con la quantità di tempo trascorso con l'uno o con l'altro geniotre, ma è il diritto del minore di avere rapporti equilibrati e continuativi con ciascuno dei genitori e di ricevere da entrambi cura, educazione ed istruzione.L'af fidamento a entrambi i genitori è la scelta privilegiata dal legislatore e i casi di affidamento esclusivo ad uno dei due genitori sono molto rari, proprio perchè il diritto dei minori è appunto quello alla bigenitorialità , nel significato sopra indicato. Certo non dipende dal tempo.
La decisione circa il collocamento dei bambini (ovvero circa la loro residenza) viene presa in relazione al loro concreto interesse, valutato caso per caso.
avv. Eleonora Georgiacodis
grazie
Alessandra
il mantenimento è diretto
non deve pagarti nulla
convivo da più di 4 anni e abbiamo un figlio di 3 anni e 7 mesi.la casa dove abitiamo e di proprietà del compagno,e da più di un anno non andiamo d'accordo. sono andata al tribunale per chiedere il affidamento,man tenimento per il figlio,e di restare nella casa dove il bambino e nato ed e cresciuto.ho qualche possibilità di otenere la casa per continuare a crescere bambino???il bambino ha diritto di restare in quella casa???
grazie
irina
il mantenimento è diretto e l'affido condiviso
L'affido è condiviso, non alla madre.
Il bambino non può essere portato lontano da te
An
Da allora decide quando e come devo vedere mio figlio.
Ho più volte cercato mediazione senza alcun risultato.
Molte volte passano 4/5 giorni senza che mi dia la possibilità di vedere mio figlio e in alcuni casi il giorno prima mi ha negato fi vederlo.
Domanda..
Ma nel tempo che intercorre tra la mediazione degli avvocati e la sentenza del tribunale può essere lei a decidere quando e come farmi vedere mio figlio.
Posso fare qualcosa per avere più tempo da trascorrere con lui?
Devo andare dai carabinieri ?
Cerco risposta
Grazie
Nel frattempo, è chiaro che la signora non può decidere unilateralmente come e quando lei può vedere suo figlio. Saranno i vostri legali ad aiutarvi a gestire subito questo primo aspetto, se non riuscite a fare da soli.
La denuncia ai carabinieri si fa solo come rimedio estremo, queste questioni fanno risolte prima e su altri piani.
Se invece lei non dovesse trovare nessuna collaborazione nella ricerca di un accordo, dovrà presentare un ricorso in Tribunale per regolamentare ogni questione legata all'affidamento e al mantenimento del bambino.
avv. Eleonora Georgiacodis
Grazie mille
Sui siti istituzionali di tutti i Tribunali vi sono poi le informazioni di natura pratica, tra cui i moduli fac simile che potete utilizzare, i documenti da allegare, gli importi delle marche da bollo necessarie per l'scrizione a ruolo.
avv. Eleonora Georgiacodis
mi sto separando dal mio compagno (ex convivente) con il quale ho avuto un bambino di tre anni. Abbiamo iniziato ieri una mediazione familiare e alla fine del percorso verranno messi per iscritto gli accordi relativi all'affidamento e al mantenimento del bimbo. Cosa devo fare per fare valere questa scrittura in caso di inadempimento da una delle parti. E possibile che io possa rivolgermi direttamente al tribunale dei minori o a quello ordinario( non so quale sia quello più giusto) per dare una certa valenza a questa scrittura o bisogna sempre rivolgersi comunque ad un avvocato?
Parliamo di due persone che convivevano e che non hanno niente in comune a parte la cosa più importante un bimbo minore
Grazie e spero di ricevere al più presto una risposta
Marisa Butera
Gli accordi relativi all'affidamento e al mantenimento del minore devono essere trascritti in un ricorso congiunto (art 316 e 337 bis c.c.) che dovrete depositare dinnanzi al tribunale ordinario del luogo di residenza del minore, con l'assistenza facoltativa (ma consigliabile) di un difensore; solo in tale caso sarete muniti di un titolo valido anche per l'eventualità di un inadempimento di una delle parti.
cordialmente
avv. Eleonora Georgiacodis
La ringrazio per la sua risposta quindi e possibile andare a depositare quanto rilasciato dalla mediazione familiare direttamente da me al tribunale ordinario. Ho capito bene o mi consiglia comunque di rivolgermi a un avvocato?
Quale puo essere il costo se dovessi solo fare verificare o validare quanto rilasciato dalla mediazione as un avvocato?
Scusi per i miei dubbi ma è valevole quanto rilascia la mediazione familiare. Non vorrei fare un percorso per niente e poi ritrovarmi a punto e capo
Grazie per la sua disponibilità e le invio i miei cordiali saluti
Grazie e cordiali saluti.
le rispondo in base all'esperienza, ma senza competenze da avvocato.
Non si può generalizzare perché la casistica è molto ampia e dipende dal tipo di affido, da dove il bambino è residente, dall'età del minore…
Il figlio all'estero si può trasferire solo con il benestare dell'altro genitore, anche perché altrimenti non puoi spostare residenza e iscrizione a scuola.
Mentre se il genitore si sposta, dovrebbe essere libero di farlo, senza figli.
Se gli obblighi rispetto al figlio vengono a mancare occorre ricorrere in tribunale, non c'è una modalità preventiva.
Cordiali saluti
i bambini non si possono trasferire lontano dal padre
espongo il caso in cui sono esternamente coinvolta.
Il mio attuale fidanzato ha un figlio minore con la precedente compagna.
Nel momento in cui hanno deciso di avere un figlio lei non lavorava, lui aveva un contratto a tempo indeterminato, una casa di proprietà ed era entrato in società in un locale.
Alcuni mesi dopo il parto ha pagato gli studi universitari a lei ha ha chiesto un prestito a suo nome in favore della ex per aprirgli un'attività che appena due mesi dopo ha chiuso.
Di questo prestito sta ancora pagando l rata mensile per i prossimi 7 anni.
Nel frattempo il mio ragazzo ha perso il lavoro fisso, nella società in cui era coinvolto hanno dichiarato fallimento e per questioni sue familiari ha perso anche la metà della casa in cui abitava.
In questo momento sta collaborando con un'azienda (tirocinio) e non percepisce reddito fisso.
La ex, che attualmente lavora con contratto a tempo indeterminato, era tornata a vivere dai suoi genitori con il figlio e il babbo lo vede due/tre volte la settimana.
E' andata dall'avvocato e ha avanzato la richiesta di avere 400€ per il mantenimento del figlio.
Li potrà ottenere nonostante lui paghi 300€ al mese per un prestito uscito per attività a nome di lei?
La situazione è un po' ingarbugliata..
grazie per riscontro
il mantenimento è diretto
espongo il caso in cui sono esternamente coinvolta.
Il mio attuale fidanzato ha un figlio minore con la precedente compagna.
Nel momento in cui hanno deciso di avere un figlio lei non lavorava, lui aveva un contratto a tempo indeterminato, una casa di proprietà ed era entrato in società in un locale.
Alcuni mesi dopo il parto ha pagato gli studi universitari a lei ha ha chiesto un prestito a suo nome in favore della ex per aprirgli un'attività che appena due mesi dopo ha chiuso.
Di questo prestito sta ancora pagando l rata mensile per i prossimi 7 anni.
Nel frattempo il mio ragazzo ha perso il lavoro fisso, nella società in cui era coinvolto hanno dichiarato fallimento e per questioni sue familiari ha perso anche la metà della casa in cui abitava.
In questo momento sta collaborando con un'azienda (tirocinio) e non percepisce reddito fisso.
La ex, che attualmente lavora con contratto a tempo indeterminato, era tornata a vivere dai suoi genitori con il figlio e il babbo lo vede due/tre volte la settimana.
E' andata dall'avvocato e ha avanzato la richiesta di avere 400€ per il mantenimento del figlio.
Li potrà ottenere nonostante lui paghi 300€ al mese per un prestito uscito per attività a nome di lei?
La situazione è un po' ingarbugliata..
grazie per riscontro
purtroppo l'avvocato non può fornire queste indicazioni via web.
Il consiglio e rivolgersi ad un legale e chiedere un preventivo per seguire la vicenda.
Saluti,
bs
nell'articolo l'avvocato dice che si può redigere un accordo fra voi e poi potete depositarlo al tribunale:
l’intervento del giudice è eventuale e limitata alla presenza di figli minori.
Anche in questo caso è, ovviamente, molto importante pervenire ad un accordo che regolamenti:
l’affidamento dei figli,
il loro collocamento,
i rapporti tra genitori e i figli,
il contributo al loro mantenimento,
l’assegnazione della casa familiare;
Ci vuole un avvocato? e come funziona?
La scrittura privata contenente l’accordo può essere depositata presso il Tribunale dei Minorenni (del luogo di residenza del minore) attraverso un ricorso congiunto firmato da entrambi i genitori, con o senza l’assistenza di un legale.
Il Tribunale per i Minorenni convoca i genitori personalmente e verifica la conferma degli accordi sottoscritti, che poi ratifica recependoli in un proprio decreto. Questo decreto è il titolo formale che sancisce gli impegni assunti e può essere munito di formula esecutiva per farli valere in via forzata in caso di mancato rispetto (ad es. mancato rispetto obbligo di mantenimento).
mi dispiace ma l'avvocato non fornisce questo tipo di consulenze sui commenti.
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