Quando la famiglia di fatto si separa - parla l'avvocato

Scritto da

Abbiamo visto cosa accade, da un punto di vista giudiziale, quando una famiglia va in crisi e mamma e papà decidono di separarsi in modo consensuale o giudiziale. Ma ormai sono molte le famiglie di fatto, cioè dove mamma e papà, o un uomo e una donna legati da vincoli affettivi, vivono insieme e poi decidono di separarsi perchè la relazione non funziona più. In questo caso come si procede? quali sono i diritti, le tutele e le procedure?

Sciogliere la famiglia di fatto: sono tutelati solo i diritti dei figli minorenni

 

Quando a separarsi è una coppia di conviventi, la situazione è diversa da quella della separazione di fatto o giudiziale, non essendoci una disciplina normativa uniforme per le coppie di fatto.

 

Nello scioglimento della famiglia di fatto, dal momento che l’unione della coppia si scioglie liberamente, l’intervento del giudice è eventuale e limitata alla presenza di figli minori.

Anche in questo caso è, ovviamente, molto importante pervenire ad un accordo che regolamenti:

  • l’affidamento dei figli,
  • il loro collocamento,
  • i rapporti tra genitori e i figli,
  • il contributo al loro mantenimento,
  • l’assegnazione della casa familiare;

Ci vuole un avvocato? e come funziona?

La scrittura privata contenente l’accordo può essere depositata presso il Tribunale dei Minorenni (del luogo di residenza del minore) attraverso un ricorso congiunto firmato da entrambi i genitori, con o senza l’assistenza di un legale.

Il Tribunale per i Minorenni convoca i genitori personalmente e verifica la conferma degli accordi sottoscritti, che poi ratifica recependoli in un proprio decreto. Questo decreto è il titolo formale che sancisce gli impegni assunti e può essere munito di formula esecutiva per farli valere in via forzata in caso di mancato rispetto (ad es. mancato rispetto obbligo di mantenimento).

Il tribunale per i Minorenni e il tribunale ordinario

In assenza di accordo, invece, i genitori dovranno rivolgersi al Tribunale per i Minorenni (territorialmente quello del luogo di residenza del minore) per regolamentare tutte le questioni riguardanti i figli e connesse alla cessazione della convivenza. Qualora si discuta solo ed unicamente di questioni di natura economica, pur in presenza di figli di coppie non sposate, sarà invece competente il Tribunale ordinario.

Il Tribunale per i Minorenni, oltre ad avere strumenti di intervento più invasivi (è pur sempre l’organo preposto alla tutela del minore, con poteri di intervento più o meno limitativi della potestà dei genitori, e svolge le proprie indagini prevalentemente attraverso i servizi sociali), utilizza un rito processuale diverso da quello seguito dal Tribunale ordinario per i procedimenti di separazione, il cd. rito della camera di consiglio, con garanzie inferiori dal punto di vista del rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

Com'è l'iter del tribunale dei minorenni

La prima udienza si svolge di norma dinnanzi ad un giudice delegato, spesso un giudice onorario (di solito è uno psicologo) il quale ascolta le parti insieme o separatamente, a sua discrezione, e cerca di trovare un accordo temporaneo.
Se ciò non è possibile al termine dell’udienza non viene preso un provvedimento provvisorio e urgente in quanto il Giudice delegato non ha poteri decisori e deve sottoporre la questione per la decisione al Tribunale in camera di consiglio, in composizione collegiale, nonché acquisire il parere del P.M.
Questa pronuncia avviene di solito a distanza di molti mesi, il che crea notevoli problemi poiché le parti restano a lungo abbandonate a se stesse, in attesa di un provvedimento.

Vi è poi una fase istruttoria finalizzata alla decisione delle questioni dell’affidamento dei figli e delle relazioni con i genitori (con eventuali consulenze tecniche d’ufficio, indagini psicosociali da parte dei servizi sociali, procedure di ascolto del minore), sia con riguardo alle decisioni di natura economica. Il giudizio si conclude con un decreto del Tribunale per i Minorenni. Anche in questo caso di cerca sempre di favorire una soluzione conciliativa.

Parificazione tra figli naturali e legittimi... ma non del tutto

Dal punto di vista dei diritti sostanziali, con la legge che ha introdotto l’affidamento condiviso (legge 54 del 2006) vi è stata una completa parificazione tra figli naturali e figli legittimi nelle vicende che riguardano la separazione dei genitori.

Non vi è, tuttavia, un’analoga parità dal punto di vista della procedura poiché, a seconda che il figlio nasca da una coppia sposata o meno, vi sono due Tribunali diversi, le cui competenze talvolta si sovrappongono, e due sistemi processuali differenti.

A tale proposito, da più parti si auspica e da tempo e si parla dell’istituzione di un Tribunale della Famiglia, composto da giudici specializzati e competente per tutte le materie riguardanti la famiglia e la persona, minore e adulta, nel quale le procedure di regolamentazione dei rapporti tra i genitori naturali per l’affidamento, la frequentazione e il mantenimento dei figli e quelle tra i genitori legittimi nell’ambito della separazione dovrebbero essere parificate.

di Eleonora Georgiacodis
Avvocato del Foro di Milano  

immagine:  flickr.com

Eleonora

Avvocato civilista, si occupa in prevalenza di diritto di famiglia, minorile e delle persone, nonché di diritto delle successioni.

Mamma di due.

Aggiungi commento


Commenti  

federica
# federica 2012-10-19 13:33
Nel caso in cui i coniugi sottoscrivano una scrittura privata contenente condizioni circa l'affidamento ed il mantenimento dei figli naturali minori essa ha valenza anche se non ratificata da un Tribunale se porta la data certa?
Rispondi | Rispondi con citazione | Citazione
SILVIA
# SILVIA 2015-01-26 14:12
ho anch'io lo stesso dubbio
Rispondi | Rispondi con citazione | Citazione
bs GenitoriChannel
# bs GenitoriChannel 2015-01-26 15:07
Come l'avvocato spiega sotto, un accordo sottoscritto tra le parti non diventa "titolo esecutivo in caso di inadempimento", cioè non consente di agire contro il coniuge per il rispetto dell'accordo...
Rispondi | Rispondi con citazione | Citazione
avv. E.Georgiacodis
# avv. E.Georgiacodis 2015-01-27 11:24
Ribadisco quanto già scritto il 22 ottobre 2012, ovvero: la scrittura privata vale solo tra le parti, ma nel caso in cui uno dei due genitori non rispetti gli accordi presi (riferiti sia alla regolamentazion e dei rapporti tra genitori e figli, sia alle condizioni economiche di mantenimento dei figli), non costituisce titolo per potere pretendere l'adempimento forzoso. Occorre instaurare una causa per potere tutelare i diritti eventualmente violati.
Non è un problema di certezza della data, ma di validità dell'atto come titolo esecutivo, cioè come documento per potere fare valere il diritto.
Preciso, che a seguito della riforma sulla filiazione ((l.219/2012) i procedimenti che riguardano la regolamentazion e dell'affidament o e delle condizioni di mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio si svolgono davanti al Tribunale ordinario e non più davanti al Tribunale per i Minorenni. Ciò vale, ovviamente, sia in caso di procedimenti contenziosi, che in caso di procedimenti consensuali. L'accordo tra i genitori, quindi, oggi viene quindi "ratificato" dal Tribunale ordinario.
avv. Eleonora Georgiacodis
Rispondi | Rispondi con citazione | Citazione
avv. E.Georgiacodis
# avv. E.Georgiacodis 2012-10-22 21:52
Buongiorno, immagino che nella Sua domanda vi sia un refuso terminologico perchè non stiamo parlando di coppie sposate e quindi di "coniugi".
Ciò detto, di per sè la scrittura privata, sottoscritta dalle parti e con data certa, che regolamenti le condizioni di affidamento e di mantenimento dei figli naturali minori, è valida tra le parti, quindi tra i genitori. Il problema, e da qui l'opportunità di ottenere la ratifica da parte del Tribunale per i Minorenni, si pone in caso di mancato rispetto degli accordi da parte di uno dei due genitori. La scrittura privata vale tra le parti, ma non può divenire un titolo esecutivo in caso, ad esempio, di mancato pagamento dell'assegno da parte di un genitore o di mancato rispetto degli accordi in tema di visite o di affidamento.Occ orrerebbe, infatti, instaurare una vera e propria causa per accertare l'inadempimento delle pattuizioni contenute nella scrittura privata e ottenere una sentenza che costituisca poi titolo per agire a tutela del diritto violato. Una procedura lunga e complessa, assolutamente indaguata ad una tutela immediata del diritto. Il deccreto del Tribunale per i Minorenni che recepisce l'accordo, invece, costituisce un titolo esecutivo, idoneo alla tutela in via forzata del diritto in caso di mancato rispetto degli accordi presi.
avv. Eleonora Georgiacodis
Rispondi | Rispondi con citazione | Citazione
antonella
# antonella 2024-08-28 20:06
il mantenimento è diretto, non esiste assegno.
Un genitore non è un visitatore
Rispondi | Rispondi con citazione | Citazione
martina
# martina 2013-01-04 09:22
Buongiorno
se una coppia di conviventi si separa e fa una scrittura privata tra di loro riguardante il mantenimento dei figli minorenni e nel corso degli anni la mamma si rifà una vita è vero che il nuovo compagno non può andare a vivere nella casa con la donna e i figli?(la casa è di entrambi i genitori comprata al 50%)

Io mi domando una che vuole rifarsi una vita non può fino a quando i figli non hanno 18 anni?
Rispondi | Rispondi con citazione | Citazione
antonella
# antonella 2024-08-28 20:07
casa va ai figli con i genitori che si alternano.
I figli vivono con entrambi i genitori
Rispondi | Rispondi con citazione | Citazione
michele
# michele 2013-01-09 10:38
Buongiorno,
mi stò separando dalla mia convivente con la quale ho avuto due bambini oggi minorenni.
Lei non ha genitori o parenti stretti che potessero aiutarci per cui ci eravamo trasferiti nel paese dove vivono i miei genitori in modo che per i ns. figli (che sono nati e cresciuti li)avessimo il loro aiuto.
Lavorando entrambi fuori comune, in tutti questi 9 hanni i miei genitori ci hanno aiutato in tutti modi, tenedoci i bimbi quando erano piccoli ed adesso portandoli a squola tutti i giorni, riprendendoli nel pomeriggio e tendoli fino al ns. arrivo.

L'ordinamento giuridico prevede la bigenitorialità (ossia che i figli stiano con i genitori al 50%) e si tende a privilegiare che i bambini restino nel luogo dove sono cresciti ed anno la loro vita quotidiana.
Inoltre normalmente questi sono affidati alla madre.
Le chiedo :
La madre con la separazione si troverebbe a gestire da sola i bambini, mentre io potrei garantire una continuità di vita normale avendo l'appoggio dei miei genitori oltre naturalmente ala mia presenza più che continuativa per la gestione delle loro necessità.
C'è la possibilità che il giudice decida di affidare a me i bambini come genitore affidatario piùttosto che alla madre?

Aldra domanda :
Nel caso in cui lei volesse tornare a vivere in altro comune lontano 30Km da dove abitiamo oggi (anche in questo caso lei si troverebbe a gestire i bambini da sola) il giudice può decidere di dare a me l'affidamento?

grazie della risposta
Rispondi | Rispondi con citazione | Citazione
antonella
# antonella 2024-08-28 20:10
CAZZATE!!!
I genitori non possono lavorare fuori casa.
I bambini devono stare con i genitori ed essere tenuti da loro.
I bambini non vanno a scuola!
L'affido è condiviso, non solo alla mamma o solo al papà
Rispondi | Rispondi con citazione | Citazione
avv. E.Georgiacodis
# avv. E.Georgiacodis 2013-01-09 21:04
Buongiorno,
il Suo quesito tocca due argomenti, ben distinti. Uno è quello del mettere in contatto i figli con i nuovi compagni, tema che comporta un delicato equilibrio tra la libertà personale degli adulti (quello che Lei giustamente indica come il rifarsi una vita) e il rispetto delle esigenze di crescita e sviluppo dei figli; occorre, con un po' di buon senso o, se necessario, con l'aiuto di esperti capire se e quando è il momento giusto per intraprendere la nuova convivenza (e, prima ancora, per fare frequentare ai figli il/la nuovo/a compagna).
Altra questione riguarda invece la casa; certo, se è di proprietà comune dei genitori uno dei due potrebbe non essere d'accordo a che vi abitino altre persone, oltre al genitore convivente, e potrebbe creare dei problemi. A meno che ciò non sia espressamente regolamentato oppure, naturalmente, che vi sia un provvedimento giudiziario di assegnazione della casa, a fronte del quale non potrebbe opporsi.
avv. Eleonora Georgiacodis
Rispondi | Rispondi con citazione | Citazione
antonella
# antonella 2024-08-28 20:11
entrambi i figli convivono con i genitori, non esiste il genitore convivente
Rispondi | Rispondi con citazione | Citazione
avv. E.Georgiacodis
# avv. E.Georgiacodis 2013-01-09 21:17
Buongiorno,
la questione da Lei posta presenta molti aspetti legati direttamente alla Sua vicenda personale che, evidentemente, non possono essere affrontati in questa sede.
In via generale, il diritto alla bigenitorialità non ha a che vedere con la quantità di tempo trascorso con l'uno o con l'altro geniotre, ma è il diritto del minore di avere rapporti equilibrati e continuativi con ciascuno dei genitori e di ricevere da entrambi cura, educazione ed istruzione.L'af fidamento a entrambi i genitori è la scelta privilegiata dal legislatore e i casi di affidamento esclusivo ad uno dei due genitori sono molto rari, proprio perchè il diritto dei minori è appunto quello alla bigenitorialità , nel significato sopra indicato. Certo non dipende dal tempo.
La decisione circa il collocamento dei bambini (ovvero circa la loro residenza) viene presa in relazione al loro concreto interesse, valutato caso per caso.
avv. Eleonora Georgiacodis
Rispondi | Rispondi con citazione | Citazione
antonella
# antonella 2024-08-28 20:12
Non esiste il collocamento e i figli risiedono con entrambi i genitori
Rispondi | Rispondi con citazione | Citazione
alessandra
# alessandra 2013-06-10 11:16
convivo da 6anni. Abbiamo un bambino di 4anni e mezzo. siamo giusti al punto finale del nostro rapporto. Vorrei capire quali sono i passi da seguire per chiudere nel rispetto di tutti la relazione. la casa dove abitiamo è di proprietà del mio compagno, se io e il bambino andiamo via lui oltre al mantenimento per il figlio deve passarmi qualcosa per l'affitto del nuovo appartamento dove andrò ad abitare con il bambino?
grazie
Alessandra
Rispondi | Rispondi con citazione | Citazione
antonella
# antonella 2024-08-28 20:14
il bambino abiterà con entrambi.
il mantenimento è diretto
non deve pagarti nulla
Rispondi | Rispondi con citazione | Citazione
irina
# irina 2013-08-13 13:40
Buon giorno.
convivo da più di 4 anni e abbiamo un figlio di 3 anni e 7 mesi.la casa dove abitiamo e di proprietà del compagno,e da più di un anno non andiamo d'accordo. sono andata al tribunale per chiedere il affidamento,man tenimento per il figlio,e di restare nella casa dove il bambino e nato ed e cresciuto.ho qualche possibilità di otenere la casa per continuare a crescere bambino???il bambino ha diritto di restare in quella casa???
grazie
irina
Rispondi | Rispondi con citazione | Citazione
antonella
# antonella 2024-08-28 20:15
il bambino rimane e voi genitori vi alternerete.
il mantenimento è diretto e l'affido condiviso
Rispondi | Rispondi con citazione | Citazione
Felice
# Felice 2013-09-25 07:50
salve,il rapporto con la mia compagna ormai è alla fine,non siamo sposati conviviamo da circa cinque anni e abbiamo un binbo di due anni e mezzo e abitiamo a pisa.lei vuol tornare dalla madre che vive in provincia di Salerno,in questo caso l'affidamento spetta sicuramente alla madre,io il padre per poter vedere e stare con mio figlio quando e come mi spetterebbe dato che a conplicare le cose c'è la distanza.grazie ..
Rispondi | Rispondi con citazione | Citazione
antonella
# antonella 2024-08-28 20:16
CAZZATE!
L'affido è condiviso, non alla madre.
Il bambino non può essere portato lontano da te
Rispondi | Rispondi con citazione | Citazione
Barbara Motolese
# Barbara Motolese 2013-09-25 09:55
perchè dici che l'affidamento spetta SICURAMENTE alla mamma? da quel che so io (che non sono avvocato) l'affidamento dei minori solitamente è congiunto, se tua moglie deve spostare la residenza ci deve essere un accordo con te. Ricordati che è l'interesse del minore a essere tutelato nelle nostre leggi non tanto le esigenze dei genitori.
Rispondi | Rispondi con citazione | Citazione
luca
# luca 2014-04-11 11:04
ciao dopo un litigio con la mia ragazza con cui convivo da 10 anni con figlia di 2 anni vuole andare da un legale x eseguire la separazione ed mantenimento del minore, la casa in cui abitiamo è intestata solo a me . che percorso devo fare al fine di risolvere questa situazione? come andra a finire nelle peggiori delle ipotesi? rimango in attesa di vs. risposte
Rispondi | Rispondi con citazione | Citazione
Arianna
# Arianna 2014-05-12 11:18
Io ed il mio ex convivente ci siamo lasciati a settembre '14 dopo che ho scoperto i debiti che aveva accumolato, dopo che l'ufficio le giudiziario voleva pignorare i miei bene, dopo le sue continue cattiverie...Ad oggi passa un mAntenimento ai due figli di 4 e6 anni di 400€,prende lui gli assegni a nucleo familiare(i Mimmo risiedono con me) e non paga un extra..la piccola non vuole più'andar dal padre(li prende la domenica ma se chiama per volerli un'altra gg anche scolastico ed obietto..la scuola e' importante...mi tratta male...ho intenzione di chiarire legalmente la situazione divenuta insostenibile.. .lei cosa mi consiglia..io non lavoro ma non mi manca niente..lui dico statale percepisce circa 1600€ ed ha un mutuo di circa 500€ stipulata dopo separazione causa suoi debiti..Attendò sua,cordialment e
An
Rispondi | Rispondi con citazione | Citazione
antonella
# antonella 2024-08-28 20:18
i bambini non vanno a scuola
Rispondi | Rispondi con citazione | Citazione
Arianna
# Arianna 2014-05-12 11:25
Il mio ex convivente dal quale ho due bimbi di 4 e 6 anni che risiedono con me,io non lavoro, la casa di mia proprietà.il padre passa loro 400€ e non sempre(dip.stat ale guadagna 1600€),si trattiene i loro assegni a nucleo familiare e non paga gli extra...la bimba di 6 non va più da lui la domenica, il padre la ricatta della serie: se non vieni io non ti faccio più venir a casa mia...la bimba e' adirata con lui, inoltre è ha chiesto più volte di non aver sempre tra i piedi la nuova compagna(dopo 20gg dalla ns separazione viveva già con lei, ha fatto dormir anche il piccolo con lei).tratta male anche me minacciando i se vado dal giudice..Cosa mi consiglia?Grazi e
Rispondi | Rispondi con citazione | Citazione
Armando
# Armando 2014-11-08 13:31
Salve, sono due mesi che la mia compagna ha lasciato casa e se n'è andata da sua mamma.
Da allora decide quando e come devo vedere mio figlio.
Ho più volte cercato mediazione senza alcun risultato.
Molte volte passano 4/5 giorni senza che mi dia la possibilità di vedere mio figlio e in alcuni casi il giorno prima mi ha negato fi vederlo.
Domanda..
Ma nel tempo che intercorre tra la mediazione degli avvocati e la sentenza del tribunale può essere lei a decidere quando e come farmi vedere mio figlio.
Posso fare qualcosa per avere più tempo da trascorrere con lui?
Devo andare dai carabinieri ?
Cerco risposta
Grazie
Rispondi | Rispondi con citazione | Citazione
E.Georgiacodis
# E.Georgiacodis 2014-11-08 16:25
Buongiorno, le consiglio di rivolgersi subito ad un avvocato esperto in materia che si metterà in contatto con la sua compagna e la inviterà a nominare un proprio legale per avviare un percorso teso alla ricerca di una soluzione conciliativa.
Nel frattempo, è chiaro che la signora non può decidere unilateralmente come e quando lei può vedere suo figlio. Saranno i vostri legali ad aiutarvi a gestire subito questo primo aspetto, se non riuscite a fare da soli.
La denuncia ai carabinieri si fa solo come rimedio estremo, queste questioni fanno risolte prima e su altri piani.
Se invece lei non dovesse trovare nessuna collaborazione nella ricerca di un accordo, dovrà presentare un ricorso in Tribunale per regolamentare ogni questione legata all'affidamento e al mantenimento del bambino.
avv. Eleonora Georgiacodis
Rispondi | Rispondi con citazione | Citazione
antonella
# antonella 2024-08-28 20:19
il bambino non può essere portato via da casa e sta metà del tempo con te
Rispondi | Rispondi con citazione | Citazione
Calima
# Calima 2015-05-13 08:42
Salve! Io e mio compagno siamo separati da un po'ma stiamo nella stessa casa ancora per poco, come siamo una coppia non sposata e abbiamo due bimbi, per fare la domanda in tribunale per un accordo senza la presenza di un avvocato è necessario presentare alcuni documenti e compilare i moduli tra cui il modulo di iscrizione a ruolo e il ricorso di separazione consensuale? O semplicemente basterebbe un documento redatto da noi stessi (in questo caso è necessario nominare un legale)?
Grazie mille
Rispondi | Rispondi con citazione | Citazione
E.Georgiacodis
# E.Georgiacodis 2015-05-13 15:11
Buongiorno, potete benissimo presentare un ricorso per la regolamentazion e delle condizioni di affidamento e di mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio senza l'assistenza di un legale (anche se è consigliata).
Sui siti istituzionali di tutti i Tribunali vi sono poi le informazioni di natura pratica, tra cui i moduli fac simile che potete utilizzare, i documenti da allegare, gli importi delle marche da bollo necessarie per l'scrizione a ruolo.
avv. Eleonora Georgiacodis
Rispondi | Rispondi con citazione | Citazione
luca
# luca 2015-06-17 14:32
Salve volevo sapere tra due conviventi e per lo più con un figlio di due anni, nel caso di fine rapporto come funziona con il figlio essendo lui residente nella città del padre e pure la compagna, che cmq ha preso il figlio e se ne andata dalla mamma fuori comune.
Rispondi | Rispondi con citazione | Citazione
antonella
# antonella 2024-08-28 20:20
non può prendere il figlio
Rispondi | Rispondi con citazione | Citazione
Marisa
# Marisa 2015-09-18 11:23
Buongiorno
mi sto separando dal mio compagno (ex convivente) con il quale ho avuto un bambino di tre anni. Abbiamo iniziato ieri una mediazione familiare e alla fine del percorso verranno messi per iscritto gli accordi relativi all'affidamento e al mantenimento del bimbo. Cosa devo fare per fare valere questa scrittura in caso di inadempimento da una delle parti. E possibile che io possa rivolgermi direttamente al tribunale dei minori o a quello ordinario( non so quale sia quello più giusto) per dare una certa valenza a questa scrittura o bisogna sempre rivolgersi comunque ad un avvocato?

Parliamo di due persone che convivevano e che non hanno niente in comune a parte la cosa più importante un bimbo minore

Grazie e spero di ricevere al più presto una risposta

Marisa Butera
Rispondi | Rispondi con citazione | Citazione
Eleonora Georgiacodi
# Eleonora Georgiacodi 2015-09-23 07:58
rispondo alla sig.ra Marisa Butera.

Gli accordi relativi all'affidamento e al mantenimento del minore devono essere trascritti in un ricorso congiunto (art 316 e 337 bis c.c.) che dovrete depositare dinnanzi al tribunale ordinario del luogo di residenza del minore, con l'assistenza facoltativa (ma consigliabile) di un difensore; solo in tale caso sarete muniti di un titolo valido anche per l'eventualità di un inadempimento di una delle parti.
cordialmente
avv. Eleonora Georgiacodis
Rispondi | Rispondi con citazione | Citazione
Marisa
# Marisa 2015-09-23 08:15
Citazione Eleonora Georgiacodi:
rispondo alla sig.ra Marisa Butera.

Gli accordi relativi all'affidamento e al mantenimento del minore devono essere trascritti in un ricorso congiunto (art 316 e 337 bis c.c.) che dovrete depositare dinnanzi al tribunale ordinario del luogo di residenza del minore, con l'assistenza facoltativa (ma consigliabile) di un difensore; solo in tale caso sarete muniti di un titolo valido anche per l'eventualità di un inadempimento di una delle parti.
cordialmente
avv. Eleonora Georgiacodis


La ringrazio per la sua risposta quindi e possibile andare a depositare quanto rilasciato dalla mediazione familiare direttamente da me al tribunale ordinario. Ho capito bene o mi consiglia comunque di rivolgermi a un avvocato?

Quale puo essere il costo se dovessi solo fare verificare o validare quanto rilasciato dalla mediazione as un avvocato?

Scusi per i miei dubbi ma è valevole quanto rilascia la mediazione familiare. Non vorrei fare un percorso per niente e poi ritrovarmi a punto e capo

Grazie per la sua disponibilità e le invio i miei cordiali saluti
Rispondi | Rispondi con citazione | Citazione
Alessandro
# Alessandro 2015-12-08 23:18
Quando uno dei componenti di una coppia di fatto ormai sciolta intende recarsi all'estero da solo/a con un figlio minore di tale "ex coppia", deve chiedere l'autorizzazion e all'altro genitore? Qualora invece il figlio rimanga in Italia con uno dei genitori, il genitore che si reca all'estero da solo/a ha bisogno di una qualsivoglia autorizzazione? Penso al caso in cui quest'ultimo/a si voglia "dileguare" e non contribuire più al mantenimento del minore...
Grazie e cordiali saluti.
Rispondi | Rispondi con citazione | Citazione
bs GenitoriChannel
# bs GenitoriChannel 2015-12-09 09:10
Alessandro,
le rispondo in base all'esperienza, ma senza competenze da avvocato.

Non si può generalizzare perché la casistica è molto ampia e dipende dal tipo di affido, da dove il bambino è residente, dall'età del minore…

Il figlio all'estero si può trasferire solo con il benestare dell'altro genitore, anche perché altrimenti non puoi spostare residenza e iscrizione a scuola.
Mentre se il genitore si sposta, dovrebbe essere libero di farlo, senza figli.
Se gli obblighi rispetto al figlio vengono a mancare occorre ricorrere in tribunale, non c'è una modalità preventiva.
Rispondi | Rispondi con citazione | Citazione
Alessandro
# Alessandro 2015-12-10 11:20
La ringrazio per la risposta.
Cordiali saluti
Rispondi | Rispondi con citazione | Citazione
Ippolito Lelli
# Ippolito Lelli 2016-09-20 06:59
Una coppia di conviventi con 2 figli si separa. La donna si trasferisce in altra città per iniziare una nuova convivenza con un compagno con un buon stipendio. L'ex compagno quali doveri ha verso i figli e l'ex convivente? Deve farsi carico di parte dell'affitto dove vivono i fligli e metà del mantenimento? Grazie
Rispondi | Rispondi con citazione | Citazione
bs GenitoriChannel
# bs GenitoriChannel 2016-09-20 08:37
gentile Ippolito, purtroppo in questo sito l'avvocato non offre consulenze.
Rispondi | Rispondi con citazione | Citazione
antonella
# antonella 2024-08-28 20:22
non deve pagare affitto e il mantenimento è diretto.
i bambini non si possono trasferire lontano dal padre
Rispondi | Rispondi con citazione | Citazione
daria
# daria 2016-10-24 14:59
Buonasera,
espongo il caso in cui sono esternamente coinvolta.
Il mio attuale fidanzato ha un figlio minore con la precedente compagna.
Nel momento in cui hanno deciso di avere un figlio lei non lavorava, lui aveva un contratto a tempo indeterminato, una casa di proprietà ed era entrato in società in un locale.
Alcuni mesi dopo il parto ha pagato gli studi universitari a lei ha ha chiesto un prestito a suo nome in favore della ex per aprirgli un'attività che appena due mesi dopo ha chiuso.
Di questo prestito sta ancora pagando l rata mensile per i prossimi 7 anni.
Nel frattempo il mio ragazzo ha perso il lavoro fisso, nella società in cui era coinvolto hanno dichiarato fallimento e per questioni sue familiari ha perso anche la metà della casa in cui abitava.
In questo momento sta collaborando con un'azienda (tirocinio) e non percepisce reddito fisso.
La ex, che attualmente lavora con contratto a tempo indeterminato, era tornata a vivere dai suoi genitori con il figlio e il babbo lo vede due/tre volte la settimana.
E' andata dall'avvocato e ha avanzato la richiesta di avere 400€ per il mantenimento del figlio.
Li potrà ottenere nonostante lui paghi 300€ al mese per un prestito uscito per attività a nome di lei?
La situazione è un po' ingarbugliata..
grazie per riscontro
Rispondi | Rispondi con citazione | Citazione
antonella
# antonella 2024-08-28 20:23
il figlio vive con entrambi i genitori.
il mantenimento è diretto
Rispondi | Rispondi con citazione | Citazione
daria
# daria 2016-10-24 15:00
Buonasera,
espongo il caso in cui sono esternamente coinvolta.
Il mio attuale fidanzato ha un figlio minore con la precedente compagna.
Nel momento in cui hanno deciso di avere un figlio lei non lavorava, lui aveva un contratto a tempo indeterminato, una casa di proprietà ed era entrato in società in un locale.
Alcuni mesi dopo il parto ha pagato gli studi universitari a lei ha ha chiesto un prestito a suo nome in favore della ex per aprirgli un'attività che appena due mesi dopo ha chiuso.
Di questo prestito sta ancora pagando l rata mensile per i prossimi 7 anni.
Nel frattempo il mio ragazzo ha perso il lavoro fisso, nella società in cui era coinvolto hanno dichiarato fallimento e per questioni sue familiari ha perso anche la metà della casa in cui abitava.
In questo momento sta collaborando con un'azienda (tirocinio) e non percepisce reddito fisso.
La ex, che attualmente lavora con contratto a tempo indeterminato, era tornata a vivere dai suoi genitori con il figlio e il babbo lo vede due/tre volte la settimana.
E' andata dall'avvocato e ha avanzato la richiesta di avere 400€ per il mantenimento del figlio.
Li potrà ottenere nonostante lui paghi 300€ al mese per un prestito uscito per attività a nome di lei?
La situazione è un po' ingarbugliata..
grazie per riscontro
Rispondi | Rispondi con citazione | Citazione
bs GenitoriChannel
# bs GenitoriChannel 2016-10-25 14:24
Gentile Daria,
purtroppo l'avvocato non può fornire queste indicazioni via web.
Il consiglio e rivolgersi ad un legale e chiedere un preventivo per seguire la vicenda.
Saluti,
bs
Rispondi | Rispondi con citazione | Citazione
Simona Odoardo
# Simona Odoardo 2016-11-27 14:56
Io convivo da quasi 12 anni e purtroppo abbiaabbiamo deciso di lasciarci...pos so cambiare casa sempre vicino al mio paese?senza ricorrere ad avvocati e giudici?
Rispondi | Rispondi con citazione | Citazione
bs GenitoriChannel
# bs GenitoriChannel 2016-11-28 12:15
Simona,
nell'articolo l'avvocato dice che si può redigere un accordo fra voi e poi potete depositarlo al tribunale:
l’intervento del giudice è eventuale e limitata alla presenza di figli minori.

Anche in questo caso è, ovviamente, molto importante pervenire ad un accordo che regolamenti:

l’affidamento dei figli,
il loro collocamento,
i rapporti tra genitori e i figli,
il contributo al loro mantenimento,
l’assegnazione della casa familiare;
Ci vuole un avvocato? e come funziona?

La scrittura privata contenente l’accordo può essere depositata presso il Tribunale dei Minorenni (del luogo di residenza del minore) attraverso un ricorso congiunto firmato da entrambi i genitori, con o senza l’assistenza di un legale.

Il Tribunale per i Minorenni convoca i genitori personalmente e verifica la conferma degli accordi sottoscritti, che poi ratifica recependoli in un proprio decreto. Questo decreto è il titolo formale che sancisce gli impegni assunti e può essere munito di formula esecutiva per farli valere in via forzata in caso di mancato rispetto (ad es. mancato rispetto obbligo di mantenimento).
Rispondi | Rispondi con citazione | Citazione
antonella
# antonella 2024-08-28 20:24
non esiste il collocamento
Rispondi | Rispondi con citazione | Citazione
Simona Odoardo
# Simona Odoardo 2016-11-27 14:58
Scusate ho inviato senza finire ho 2 figli tra i quali 1 avuto da un precedente matrimonio e uno con questo convivente
Rispondi | Rispondi con citazione | Citazione
Alessandro
# Alessandro 2017-12-13 21:04
Salve ho avuto,una bellissima bambina da relazione da convivente ci siamo lasciati e il giudice ha stabilito l’affido condiviso con la colazione della bimba praticamente sono uscito di casa. Ci sono 2 questioni la prima la casa non è di mia proprietà ma di mio padre e ci paga l’imu e la seconda la mi ex ha avuto un figlio prima della nostra relazione . Il figlio viveva con la madre della mia ex cioè la nonna Vi chiedo può far venire ad abitare suo figlio a casa mia , prima il mio nucle famigliare era io mia figlia e la mia ex il,figlio abitava in un,altra città quindi non era presente sul mio stato di famiglia
Rispondi | Rispondi con citazione | Citazione
GenitoriChannel - bs
# GenitoriChannel - bs 2017-12-15 10:43
Salve Alessandro,
mi dispiace ma l'avvocato non fornisce questo tipo di consulenze sui commenti.
Rispondi | Rispondi con citazione | Citazione
Razac
# Razac 2020-01-21 23:32
Caro cliente,

Siamo lieti di presentarci come Quick Loan Firm Ltd, Offriamo prestiti a tassi di interesse bassi e offriamo tutti i tipi di prestito. Offriamo prestiti a clienti locali e internazionali Nessun ritardo inutile, trasferimento diretto sul tuo conto bancario in sole 48 ore.
Siamo un istituto di credito completamente registrato e certificato, che offre prestiti garantiti e non garantiti a privati e aziende a un tasso di interesse molto basso del 3% annuo, se interessati ai nostri servizi di prestito vi preghiamo di contattarci tramite le informazioni di contatto
  Si noti che tutte le risposte devono essere inoltrate a
Via: quickloanlender.help@gmail.com
WhatsApp: +16083529056
Rispondi | Rispondi con citazione | Citazione
antonella
# antonella 2024-08-28 20:04
Non esiste il collocamento
Rispondi | Rispondi con citazione | Citazione