Il 5 giugno 2016 è stata approvata la legge 76/2016 in materia di regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze anche nota come Legge Cirinnà.
La legge è costituita da un unico lungo articolo composto da 69 commi.
Nella prima parte disciplina le unioni civili che, è utile ribadire, riguardano esclusivamente le coppie composte da persone dello stesso sesso e, nella seconda, le convivenze di fatto.
Unioni tra persone dello stesso sesso: principio di non discriminazione nell'accesso ai diritti
In merito alle Unioni Civili, i nostri Parlamentari hanno tentato, al netto dei dibattiti politici, di ispirarsi a quelle vigenti in Germania ed alle sentenze delle corti internazionali in merito. In generale, il principio voluto dalla legge dovrebbe essere quello di non discriminazione nell'accesso ai diritti in base al solo orientamento sessuale della coppia.
Nelle more dell’iter legislativo, tuttavia, nel 2015 l’Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell'Uomo di Strasburgo (CEDU) la quale affermava che «la protezione legale attualmente assicurata in Italia alle coppie dello steso sesso non solo non garantisce gli aspetti rilevanti per una coppia nell'ambito di una relazione stabile, ma si dimostra anche non abbastanza affidabile».
L'unione civile è quasi un matrimonio
La Legge appena approvata prevede una definizione di unione civile tra persone dello stesso sesso qualificandola quale formazione sociale costituzionalmente garantita.
L’Unione Civile, secondo la legge, viene costituita tramite una dichiarazione dinanzi all’Ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.
Tale atto verrà poi registrato, a cura dell’ufficiale in un apposito registro, proprio come avviene per la registrazione di un matrimonio.
Diritti e doveri nelle unioni civili, cioè nelle unioni omosessuali
Il testo di legge prevede una serie di diritti e doveri della coppia ed in particolare:
- l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e
- alla coabitazione,
- alla contribuzione ai bisogni comuni,
- la possibilità di assumere un cognome comune o aggiungere al proprio quello del partner.
L’analogia con il matrimonio è evidente, salvo un particolarità che ha fatto a lungo discutere: non è infatti menzionato l’obbligo di fedeltà. Se per alcuni può essere considerato sinonimo di pregiudizio nei confronti delle coppie LGBT (lesbiche, gay, bisex e transessuali), quasi fossero più propense all’adulterio delle coppie etero, per altri è invece sintomo di liberazione da un dogma che, anche nelle coppie etero, ad oggi non è più così considerato necessario.
Quando non è possibile celebrare l'unione civile
In particolari circostanze la costituzione dell'unione civile è impedita, ovvero in caso di:
- sussistenza di un vincolo matrimoniale o di una precedente unione civile tra persone dello stesso sesso;
- interdizione per infermità di mente;
- sussistenza di rapporti di affinità o parentela;
- condanna definitiva di una delle parti per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte.
Diritti e doveri dei partner
Viene compiuta una equiparazione dell’unione civile al matrimonio per quanto riguarda numerosissimi diritti.
Solo per citarne alcuni:
- si potrà ereditare dal partner o
- essere obbligati a versargli gli alimenti e il mantenimento in caso di scioglimento dell'unione civile.
- Si avrà inoltre diritto al ricongiungimento familiare e alla cittadinanza italiana per lo straniero unito civilmente.
- Le parti dell'unione civile inoltre hanno diritto di ricevere informazioni sullo stato di salute dell'altra parte e,
- in caso di decesso, possono decidere sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funerarie del partner.
Adozione del figlio del partner, "stepchild adoption": un punto ancora da disciplinare
Il punto più problematico del dibattito politico che ha portato all'emanazione della Legge CIrinnà è stato la cosiddetta «stepchild adoption» o «adozione del figlio del partner». Alla fine si è scelto di omette completamente di disciplinare la genitorialità. Tuttavia, consente ai giudici, dopo una valutazione caso per caso, di poter concedere l'adozione anche al genitore sociale per i bambini che sono presenti nelle coppie omosessuali. Nella pratica, continuerà ad essere attuata la prassi precedente al DDL, secondo le indicazioni della Legge n.184 del 1983 sulle adozioni e la tutela del minore, che è costata all’Italia nel 2015, la condanna della CEDU.
A nulla vale sperare o temere (a seconda delle opinioni) che il Parlamento ritorni sui suoi passi e, all’ultimo, decida di inserirla. L’accordo politico, non scritto, è quello di non modificare alla Camera il testo approvato da Palazzo Madama, cosicché possa diventare legge subito dopo.
Noi dello Studio SLC attendiamo di monitorarne l’applicazione sin dai primi passi e verificheremo l’emanazione dei regolamenti indispensabili ad attuare la normativa presso gli uffici del Comune e di stato civile.
di Avv. Laura Citroni
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