Vaccini: norme e documentazione necessaria per la scuola

Scritto da

In questi giorni i nostri bambini stanno tornando a scuola e all'asilo ma quest'anno l'accesso è complicato dalla Legge Lorenzin (del 2017) in merito alle vaccinazioni.

La legge infatti affida alle scuole il compito di richiedere e controllare la documentazione vaccinale dei bambini iscritti. In caso di inadempienza i bambini fino a 6 anni rischiano di non accedere all'asilo, mentre quelli nella scuola dell'obbligo continuano le lezioni ma vengono segnalati all'ASL.

Vediamo quali sono le disposizioni della nuova legge e quali documenti è necessario consegnare alle scuole.

Legge Lorenzin sulle vaccinazioni: quali sono le normative di riferimento

La Legge 119 del 31 Luglio 2017 recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci" è la legge di conversione del Decreto Legge 7 giugno 2017 n.73 ed è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 5/8/2017 (da pag. 17 il testo aggiornato).
Nei giorni successivi alla pubblicazione della legge sono uscite in sequenza diverse Circolari Ministeriali e molte Regioni hanno anche pubblicato delle Circolari regionali. Proprio per questo motivo le norme per l'applicazione pratica sono piuttosto confuse, anche per gli addetti ai lavori.
Ricordatevi però che esiste una gerarchia delle norme molto precisa e che una Circolare MInisteriale non è una legge e non può andare in conflitto con essa. In caso di dubbio il riferimento normativo più importante è proprio il testo di legge.

Quali sono le vaccinazioni obbligatorie

Per tutti i bambini in età compresa tra 0 e 16 anni sono obbligatorie e gratuite le vaccinazioni:

  1. anti-poliomielitica
  2. anti-difterica
  3. anti-tetanica
  4. anti-epatite B
  5. anti-pertosse
  6. anti-Haemophilus influenzae tipo B
  7. anti-morbilli
  8. anti-rosolia
  9. anti-parotite
  10. anti-varicella

Le vaccinazioni devono essere somministrate "in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita" (Art.1 Comma 1). In particolare vi segnaliamo che la vaccinazione anti-varicella è obbligatoria soltanto per i nati a partire dal 2017.

Quale documentazione vaccinale devono portare i genitori alle scuole?

Da quest'anno i dirigenti scolastici sono tenuti, all'atto dell'iscrizione, a richiedere ai genitori "la presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie [...] ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse [...] o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale" (Art. 3 - comma 1).Si aggiunge anche che "la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445; in tale caso la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno" (ndr. 10 marzo 2018 per questo anno scolastico come specificato nelle norme transitorie). (Art. 3 - comma 1).

Quindi la documentazione da portare a scuola è:

SE SI E' IN REGOLA CON LE VACCINAZIONI OBBLIGATORIE:

  • libretto vaccinale con l'indicazione delle vaccinazioni effettuate 
    OPPURE
  • autocertificazione con  l'indicazione delle vaccinazioni effettuate da sostituire con la documentazione ufficiale entro il 10 marzo
    Da sottolineare che in realtà nel Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445  non solo i dati sanitari non compaiono nella lista dei dati autocertificabili ma anzi sono inseriti in un apposito articolo che tratta i limiti di utilizzo delle misure di semplificazione: "I  certificati  medici,  sanitari,  [...] non possono essere sostituiti da altro  documento,  salvo  diverse  disposizioni  della  normativa  di settore." (Art. 49 Comma 1). Non è chiaro quindi come i genitori possano autocertificare i dati vaccinali dei propri figli quando non è possibile nemmeno certificare il buono stato di salute quando li si iscrive agli sport!

SE NON SI E' IN REGOLA CON LE VACCINAZIONI:

  • richiesta di vaccinazione all'ASL
  • eventuale notifica di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale da parte del medico curante o, in assenza della notifica, eventuali esiti dell'analisi sierologica da cui si evinca l'avvenuta immunizzazione
  • eventuale omissione o differimento (in caso di accertato pericolo per la salute, vedi paragrafo successivo)

Riguardo alla documentazione da rilasciare a scuola si sta aprendo una spinosa questione di privacy in quanto la Legge tutela i dati sanitari dei cittadini proprio per evitare che avvengano disciminazioni in base allo stato di salute, pensiamo per esempio ai bambini malati di Aids o di Epatite B, che potrebbero essere esclusi o presi in giro dagli altri bambini. 
Il Garante della privacy ha rilasciato specifiche autorizzazioni a trattare i dati sanitari solo agli operatori sanitari. Ed è infatti un controsenso di questa legge affidare ai dirigenti scolastici un compito che esula dalle specifiche competenze e finalità del loro ruolo.

Possono lasciare mio figlio fuori dalla scuola se non è vaccinato o se non porto la corretta documentazione vaccinale?

A partire dai 6 anni ogni bambino ha diritto ad essere istruito, a sancirlo è la nostra Costituzione, per questo motivo, dopo alcune prime allarmanti dichiarazioni della ministra Lorenzin che voleva negare l'accesso a scuola ai bambini non vaccinati, ha prevalso il diritto allo studio come diritto fondamentale e la legge specifica molto chiaramente che la documentazione vaccinale NON è requisito di accesso alla scuola, al centro di formazione professionale regionale o agli esami.

Questo significa che A NESSUN BAMBINO PUO' ESSERE VIETATO L'ACCESSO ALLA SCUOLA DAI 6 AI 16 ANNI.

Il discorso è diverso invece per la fascia d'età 0-6 anni, nonostante la recente riforma della "buona scuola" abbia di fatto messo la scuola dell'infanzia al pari della scuola dell'obbligo in termini di importanza educativa e sociale, la legge Lorenzin traccia una disparità di trattamento indicando "Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione [...] costituisce requisito di accesso. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la presentazione della documentazione [...] non costituisce requisito di accesso alla scuola, al centro ovvero agli esami". (Art3 - Comma 3).

 

Entro quando devo portare la documentazione vaccinale a scuola?

Per questo anno scolastico, essendo già state espletate le procedure di iscrizione sono previste delle norme transitorie "la documentazione [...] deve essere presentata entro il 10 settembre 2017, presso i servizi educativi e le scuole per l'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, ed entro il 31 ottobre 2017 presso le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i centri di formazione professionale regionale." (Art. 5 - comma 1)

Quindi per l'asilo nido e la scuola materna il termine per la presentazione della documentazione era lunedì 11/9 (essendo il 10 una domenica) mentre per la scuola abbiamo tempo fino a fine ottobre.

Una volta consegnata la documentazione alla scuola, i dirigenti provvedono a inoltrarla alla ASL di competenza che dovrebbe poi ricomunicare alla scuola se le vaccinazioni sono effettivamente state effettuate, il Garante per la privacy però con un provvedimento urgente ha consentito alle scuole di comunicare l'elenco degli iscritti all'ASL ma ha confermato che "al momento, [...] manca un'adeguata base regolamentare che consenta il flusso inverso, ovvero la trasmissione di dati sensibili dalle Asl alle scuole". Significa che le ASL al momento non hanno modo di comunicare alle scuole quali sono i bambini vaccinati e quali no.

Quando è possibile NON vaccinare

Se il bambino ha già avuto una delle malattie per cui è obbligato a vaccinarsi l'obbligo per quello specifico vaccino decade."L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante [...] ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione. Conseguentemente il soggetto immunizzato adempie all'obbligo vaccinale [...]con vaccini in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l'antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste l'immunizzazione." (Art. 1 - Comma 2)
Questo significa che se per esempio vostro figlio ha già avuto il morbillo e il pediatra ha notificato l'avvenuta malattia, potete richiedere che non gli venga somministrato il vaccino trivalente (morbillo-parotite-rosolia) ma solo i due vaccini parotite-rosolia che gli mancano.Se non risulta la notifica dell'avvenuta malattia potete richiedere gli esami sierologici che attestino l'avvenuta immunizzazione.
Questo è un punto che è stato molto criticato in Senato durante la discussione di conversione, in quanto in Italia molti vaccini non esistono in formulazione monocomponente e si è quindi inserito un comma 2-bis che ne sollecita l'acquisto.
Mi è capitato spesso in questo periodo di sentire dichiarazioni in cui alcuni medici rassicurano sul fatto che non vi è alcun rischio a somministrare un vaccino anche se il bambino ha già avuto la malattia ma, che io sappia, non esistono studi a riguardo, e l'unica cosa che sappiamo per certa è che in natura non capiterebbe praticamente mai di incontrare più di un antigene alla volta e il principio di precauzione in medicina dovrebbe essere d'obbligo.
Le vaccinazioni possono inoltre "essere omesse o differite solo in caso di di accertato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta" (Art.1 - comma 3).

Cosa succede se NON si vaccina

Chi non effettua le vaccinazioni obbligatorie viene in un primo tempo convocato dall'ASL per un colloquio "al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l'effettuazione" (Art. 1 comma 4) e successivamente viene comminata la sanzione da 100 a 500 euro.
Nella legge non è specificato se la sanzione sia per ogni vaccinazione non effettuata, per ogni anno o per ogni ciclo vaccinale ma l'interpretazione più plausibile è che la sanzione si riferisca alla violazione di ciascun comma in cui vengono elencate le vaccinazioni obbligatorie ovvero il comma 1 per le vaccinazioni incluse nell'esavalente e il comma 1 bis per le vaccinazioni incluse nel tetravalente, una sanzione massima totale di mille euro. Per sapere però con certezza quale sarà l'applicazione pratica dobbiamo aspettare le prime sentenze.

E' importante anche sottolineare che la legge prevede un colloquio informativo e che, come genitori, abbiamo tutto il diritto di chiedere quali vaccinazioni saranno effettuate, con quale calendario e in quante somministrazioni. E se abbiamo qualche dubbio sul piano vaccinale che ci viene proposto possiamo continuare a chiedere chiarimenti e possiamo chiedere di leggere e farci spiegare il foglietto illustrativo e la scheda tecnica di ogni vaccino e poiché ogni bambino è unico e unica è la sua storia personale abbiamo diritto ad una anamnesi accurata che sia individuale e personalizzata.

L'AIFA e la farmacovigilanza

Uno dei punti della legge di cui si parla poco è il Comma 3-bis in cui si dichiara che ogni anno l'Agenzia Italiana del Farmaco provvederà a inviare una relazione sui risultati del sistema di farmacoviglilanza e sui dati degli eventi avversi per i quali è stata confermata un'associazione con la vaccinazione.
La farmacovigilanza è un'insieme di programmi molto importanti che vengono adottati per il controllo e la sorveglianza dei farmaci e dei vaccini. Farmaci e vaccini infatti non sono mai privi di rischi ed è proprio una farmacovigilanza che funziona che permette di migliorare i farmaci, aggiungere indicazioni importanti nel foglietto illustrativo o, nei casi gravi, ritirare il farmaco dal commercio.

E' quindi estremamente importante segnalare sempre qualsiasi reazione non comune dopo la somministrazione del vaccino, non è necessario che siate sicuri della correlazione con il vaccino, questo verrà indagato successivamente. Potete segnalare la reazione avversa attraverso il vostro medico o pediatra ma potete anche inviare la segnalazione direttamente sul sito www.vigifarmaco.it

 

Speriamo di aver chiarito i numerosi dubbi che assalgono i genitori in questi giorni e speriamo che prevalga la corretta informazione e una scelta consapevole piuttosto che la frettolosa adesione ad un trattamento sanitario obbligatorio che, in particolare per la fascia 0-6 anni, viene imposto con il "ricatto" dell' esclusione dalla scuola dell'infanzia.

 

di Barbara Lamhita Motolese


 

Immagine: Parent and pupil... on Shutterstock

 

Barbara Lamhita Motolese

Amo l'innovazione in tutti i campi, e come mamma mi sono scoperta innovativa facendo scelte del passato!
Vivere la mia genitorialità ricercando la coerenza con il mio sentire e con il mio pensiero, mi ha portato a esperienze poco comuni e molto felici: il parto in casa, il co-sleeping, il babywearing, e l'homeschooling... per citarne alcune.
Sono un'appassionata custode della nascita e della genitorialità consapevole.
Ho dato vita a Lallafly.com e al suo blog GenitoriChannel.it per coniugare la mia passione dei temi genitoriali con quella per il web.

Aggiungi commento


Commenti  

antonella
# antonella 2024-08-27 20:13
CAZZATE!!!!

I bambini non vanno né a scuola né all'asilo!
Non esiste nessuna scuola dell'infanzia.
Non esistono nidi.
Non esiste scuola dell'obbligo ma l'obbligo di istruzione.
I bambini non sono mai iscritti a scuola.
La scuola, per l'accertamento per l'idoneità, non può chiedere dati medici.

I bambini non possono essere vaccinati! Nessun bambino è vaccinato!
Non esistono vaccinazioni obbligatorie

Non c'è nessuna sanzione ovviamente!
Rispondi | Rispondi con citazione | Citazione