Vaccinazioni obbligatorie: cosa dice il Decreto Legge Lorenzin

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Cosa dice la norma sulle vaccinazioni obbligatorie appena pubblicata.

E' stato pubblicato il 7 Giugno sera sulla Gazzetta Ufficiale, dopo la firma del Presidente della Repubblica Mattarella il tanto discusso Decreto Legge sui vaccini obbligatori .

Cosa prevede realmente la norma? In questo articolo cerchiamo di fare chiarezza, visto che le informazioni dei media sono contraddittorie e frammentate e i genitori sono in preda alla confusione, soprattutto in merito all'iscrizione a scuola.

Il Decreto Legge, appena pubblicato, dovrà essere convertito in Legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in G.U. ovvero entro il 6 di Agosto.
Non sappiamo se e quali modifiche subirà quindi per ora ci basiamo solamente sul testo che abbiamo a disposizione.

 

Chi è sottoposto all'obbligo vaccinale?

L'obbligo interessa tutti i bambini da 0 a 16 anni.

"[...]per i minori di eta' compresa tra zero e sedici anni sono obbligatorie e gratuite […] le vaccinazioni di seguito indicate" (Art 1. - Comma 1)

Quali sono le vaccinazioni obbligatorie?

Le vaccinazioni obbligatorie sono 12: anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus influenzae tipo b, anti-meningococcica B, anti-meningococcica C, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella.

Non è detto però che tutti i bambini da zero a 16 anni dovranno vaccinarsi per tutti i vaccini poiché ciò dipenderà dal loro anno di nascita a seconda del piano vaccinale.

"[...]in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita" (Art.1 - comma 1)

Il calendario vaccinale di riferimento per ora è quello del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019 emanato dal Ministero della Salute

In sintesi, oltre alle quattro vaccinazioni già obbligatorie (anti-tetano, anti-difterite, antipoliomielite, anti-epatite B):

  • per i nati dal 2001 al 2011 diventano obbligatorie anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’antipertosse e l’anti-Haemophilus influenzae tipo b;
  • per i nati dal 2011 al 2016 diventano obbligatorie anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’antipertosse, l’anti-Haemophilus influenzae tipo b e l’anti-meningococcica C;
  • per i nati dal 2017 diventano obbligatorie anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’antipertosse, l’anti-Haemophilus influenzae tipo b, l’anti-meningococcica C, l’anti-meningococcica B e l’anti-varicella.

E se il bambino ha già fatto alcune malattie di cui è previsto il vaccino obbligatorio?

I bambini che hanno già fatto la malattia e sono quindi già immunizzati non sono tenuti a fare il relativo vaccino ma devono comprovare l'avvenuta immunizzazione attraverso una notifica del medico curante o attraverso un'analisi sierologica.

"L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante [...] ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione." (Art.1 - Comma 2)

Su questo punto però c'è da dire che alcuni vaccini vengono somministrati insieme e non c'è modo di richiedere somministrazione separate. E' il caso per es. del trivalente MPR - Morbillo/Parotite/Rosolia: se un bambino avesse già fatto il morbillo dovrà comunque effettuare tale vaccinazione combinata.

Chi ha diritto a non vaccinarsi?

I bambini che hanno particolari condizioni cliniche accertate, per es. i bambini malati di leucemia o i trapiantati o portatori di altre patologie sono esonerati dall'obbligo. Anche in questo caso sarà il medico o il pediatra ad accertare la condizione e quindi a sollevare i genitori dalla segnalazione.

"[...] le vaccinazioni [...] possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta." (Art. 1 - Comma 3)

Quale pena è prevista per chi non effettua i vaccini?

Per i genitori (o i tutori) che non assolvono l'obbligo sono previste sanzioni amministrative pecuniarie ovvero multe da Euro 500 a 7.500.
Nel decreto non è specificato nè con quale cadenza verranno comminate le multe (se annualmente, per ogni figlio, una tantum...) nè cosa determina una multa più o meno salata quindi, se la Legge non sarà più dettagliata, la decisione sarà delegata agi organi competenti.

"In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1, ai genitori esercenti la responsabilita' genitoriale e ai tutori e' comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro settemilacinquecento " (Art.1 - Comma 4)

E se eseguo il vaccino entro i termini della convocazione?

Non è prevista nessuna sanzione per quei genitori che si metteranno in regola entro il termine che stabilisce la convocazione che avranno ricevuto.
Quindi, in pratica, dopo una convocazione ufficiale si avrà il tempo per mettersi in regola prima che sia effettivamente comminata la multa.

"Non incorrono nella sanzione di cui al primo periodo del presente comma i genitori esercenti la responsabilita' genitoriale e i tutori che, a seguito di contestazione da parte dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, provvedano, nel termine indicato nell'atto di contestazione, a far somministrare al minore il vaccino ovvero la prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla schedula vaccinale in relazione all'eta'"
(Art. 1 - comma 4)

Oltre alla multa è prevista la segnalazione al Tribunale dei Minori?

Sì, se dopo la convocazione non vengono effettuati i vaccini richiesti l'ASL provvede a fare la segnalazione al Tribunale dei Minorenni.
Rispetto a quanto ipotizzato in un primo tempo, non compare nel Decreto il provvedimento di sospensione della potestà genitoriale che era stato preannunciato e su cui anche il MOIGE si era duramente espresso. Tutto è rimesso nelle mani del Tribunale e quindi del Giudice che affronterà il caso.

"Decorso il termine di cui al comma 4, l'azienda sanitaria locale territorialmente competente provvede a segnalare l'inadempimento dell'obbligo vaccinale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per gli eventuali adempimenti di competenza." (Art.1 - Comma 5)

Quale documentazione sarà richiesta all'atto dell'iscrizione all'asilo e a scuola?

All'atto dell'iscrizione all'asilo o alla scuola è necessario produrre la seguente documentazione che comprova:

  • l'effettuazione delle vaccinazioni (in base al piano vaccinale come detto sopra)
  • l'omissione eventuale di alcune vaccinazioni perché già immunizzati
  • l'esonero eventuale per motivi di salute
  • la prenotazione all'ASL di competenza delle eventuali vaccinazioni mancanti

Inizialmente si può sostituire la documentazione che comprova l'effettuazione delle vaccinazioni con una autocertificazione ma dovrà poi essere presentata la documentazione ufficiale entro il 10 luglio dello stesso anno.

Quali sono i termini per la presentazione della documentazione vaccinale?

La documentazione dovrà essere presentata entro il termine delle iscrizioni (solitamente a febbraio) ma per quest'anno una disposizione transitoria sposta il termine al 10 settembre e di conseguenza il termine per sostituire l'autocertificazione al 10 marzo.

"Per l'anno scolastico 2017/2018, la documentazione [...] deve essere presentata entro il 10 settembre 2017" (Art. 5 - Comma 1)

Possono negare l'iscrizione del bambino all'asilo nido o alla scuola dell'infanzia?

, la presentazione della documentazione è un requisito di accesso per i servizi educativi e le scuole dell'infanzia (pubbliche, parificate e private).

"Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 costituisce requisito di accesso" (Art.3 - Comma 3)

Possono negare l'iscrizione del bambino alla scuola?

No, a differenza della scuola dell'infanzia, la documentazione vaccinale non rappresenta requisito di accesso a scuola o agli esami quindi non può essere negata l'iscrizione a nessuna scuola a partire dai 6 anni di età, momento in cui inizia l'obbligo di istruzione.

"Per gli altri gradi di istruzione, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 non costituisce requisito di accesso alla scuola o agli esami."
(Art. 3 - Comma 3)

Se tengo il bambino a casa anziché mandarlo all'asilo o faccio istruzione parentale (homeschooling) sono esonerato dall'obbligo vaccinale?

No, come abbiamo visto nell'art. 1 è ben specificato che l'obbligo interessa tutti i bambini fino a 16 anni indipendentemente che siano iscritti o meno all'asilo o alla scuola.
La differenza è che i bambini fino a 6 anni saranno esclusi dagli asili mentre la scuola, che interessa i bambini nella fascia 6-16 anni, non potrà chiudere le porte a nessuno.

Quale compito hanno i dirigenti scolastici?

I Dirigenti scolastici delle scuole, pubbliche e private e i responsabili dei servizi educativi e dei centri di formazione, sono tenuti a segnalare all'ASL la mancata presentazione della documentazione (entro 10 giorni!), la quale dovrà poi controllare ed eventualmente inviare la contestazione.
Scaduti i termini dati dalla contestazione si dà il via alle multe e poi la pratica passa nelle mani del Tribunale dei Minorenni come abbiamo scritto sopra.

"La mancata presentazione della documentazione [...] nei termini previsti, e' segnalata, entro i successivi dieci giorni, dai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e dai responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole
private non paritarie, all'azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia gia' attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza" (Art. 3 - Comma 2)

Inoltre nella formazione delle classi i dirigenti devono tenere conto anche della situazione vaccini infatti il Decreto prosegue inserendo due ulteriori compiti per i dirigenti scolastici:

  • inserire i bambini che non possono vaccinarsi per problemi di salute in classi dove ci siano solo bambini vaccinati
  • comunicare all'ASL, entro il 31 Ottobre, le classi nelle quali sono presenti più di due bambini non in regola con le vaccinazioni

"I minori che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 3, sono inseriti, di norma, in classi nelle quali sono presenti solo minori vaccinati o immunizzati" (Art. 4 comma 1)

"I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie comunicano all'azienda sanitaria locale, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali sono presenti più di due alunni non vaccinati." (Art. 4 - comma 2)

 

Speriamo di aver chiarito molti dubbi di una norma che si presenta farraginosa in molti passaggi soprattutto nella parte in cui affida ai dirigenti scolastici un ruolo di competenza sanitaria. Inoltre il Decreto non assegna risorse aggiuntive nè alla scuola nè alle ASL per far fronte alla mole di lavoro che ne deriva quindi già in questi giorni sono stati lanciati allarmi dalle ASL stesse che sono state prese d'assalto dalle domande dei genitori.

Riguardo alla nostra opinione su questo Decreto, abbiamo scritto nell'articolo provocatorio "Obbligo di allattamento, un decreto in esame al governo". Siamo preoccupate del fatto che invece di accogliere e dare risposta ai tanti dubbi dei genitori che chiedono informazioni, fornire studi indipendenti ed una reale farmacovigilanza, li si azzittisce con obblighi, multe e segnalazioni al Tribunale dei Minorenni ad opera di un decreto. 

Aspettiamo il vademecum promesso dalla ministra Lorenzin in cui dovrebbe essere spiegata l'applicazione pratica del Decreto, nel frattempo le associazioni stanno studiando la norma per capire come poter aiutare le famiglie che scelgono di dissentire.

 

di Barbara Lamhita Motolese

 

Immagine: lawyer reading... on Shutterstock.com

Barbara Lamhita Motolese

Amo l'innovazione in tutti i campi, e come mamma mi sono scoperta innovativa facendo scelte del passato!
Vivere la mia genitorialità ricercando la coerenza con il mio sentire e con il mio pensiero, mi ha portato a esperienze poco comuni e molto felici: il parto in casa, il co-sleeping, il babywearing, e l'homeschooling... per citarne alcune.
Sono un'appassionata custode della nascita e della genitorialità consapevole.
Ho dato vita a Lallafly.com e al suo blog GenitoriChannel.it per coniugare la mia passione dei temi genitoriali con quella per il web.

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Commenti  

antonella
# antonella 2024-08-29 21:02
NON ESISTONO VACCINAZIONI OBBLIGATORIE!!!
I bambini non sono mai iscritti a scuola.
I BAMBINI NON VANNO MAI NE' ALL'ASILO NE' A SCUOLA!
NON ESISTONO NIDI E NON ESITONO SCUOLE DELL'INFANZIA.
I MINORENNI NON POSSONO ESSERE VACCINATI! Nessun bambino può essere vaccinato. NON ESITONO BAMBINI VACCINATI!
Non esiste nessuna segnalazione. Nessuno può essere segnalato al tribunale per i minorenni!
Non esistono né pene nè sanzioni o multe.
Non esistono classi.
Non esistono alunni.
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