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Quando la famiglia di fatto si separa - parla l'avvocato

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Abbiamo visto cosa accade, da un punto di vista giudiziale, quando una famiglia va in crisi e mamma e papà decidono di separarsi in modo consensuale o giudiziale. Ma ormai sono molte le famiglie di fatto, cioè dove mamma e papà, o un uomo e una donna legati da vincoli affettivi, vivono insieme e poi decidono di separarsi perchè la relazione non funziona più. In questo caso come si procede? quali sono i diritti, le tutele e le procedure?

Sciogliere la famiglia di fatto: sono tutelati solo i diritti dei figli minorenni

 

Quando a separarsi è una coppia di conviventi, la situazione è diversa da quella della separazione di fatto o giudiziale, non essendoci una disciplina normativa uniforme per le coppie di fatto.

 

Nello scioglimento della famiglia di fatto, dal momento che l’unione della coppia si scioglie liberamente, l’intervento del giudice è eventuale e limitata alla presenza di figli minori.

Anche in questo caso è, ovviamente, molto importante pervenire ad un accordo che regolamenti:

  • l’affidamento dei figli,
  • il loro collocamento,
  • i rapporti tra genitori e i figli,
  • il contributo al loro mantenimento,
  • l’assegnazione della casa familiare;

Ci vuole un avvocato? e come funziona?

La scrittura privata contenente l’accordo può essere depositata presso il Tribunale dei Minorenni (del luogo di residenza del minore) attraverso un ricorso congiunto firmato da entrambi i genitori, con o senza l’assistenza di un legale.

Il Tribunale per i Minorenni convoca i genitori personalmente e verifica la conferma degli accordi sottoscritti, che poi ratifica recependoli in un proprio decreto. Questo decreto è il titolo formale che sancisce gli impegni assunti e può essere munito di formula esecutiva per farli valere in via forzata in caso di mancato rispetto (ad es. mancato rispetto obbligo di mantenimento).

Il tribunale per i Minorenni e il tribunale ordinario

In assenza di accordo, invece, i genitori dovranno rivolgersi al Tribunale per i Minorenni (territorialmente quello del luogo di residenza del minore) per regolamentare tutte le questioni riguardanti i figli e connesse alla cessazione della convivenza. Qualora si discuta solo ed unicamente di questioni di natura economica, pur in presenza di figli di coppie non sposate, sarà invece competente il Tribunale ordinario.

Il Tribunale per i Minorenni, oltre ad avere strumenti di intervento più invasivi (è pur sempre l’organo preposto alla tutela del minore, con poteri di intervento più o meno limitativi della potestà dei genitori, e svolge le proprie indagini prevalentemente attraverso i servizi sociali), utilizza un rito processuale diverso da quello seguito dal Tribunale ordinario per i procedimenti di separazione, il cd. rito della camera di consiglio, con garanzie inferiori dal punto di vista del rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

Com'è l'iter del tribunale dei minorenni

La prima udienza si svolge di norma dinnanzi ad un giudice delegato, spesso un giudice onorario (di solito è uno psicologo) il quale ascolta le parti insieme o separatamente, a sua discrezione, e cerca di trovare un accordo temporaneo.
Se ciò non è possibile al termine dell’udienza non viene preso un provvedimento provvisorio e urgente in quanto il Giudice delegato non ha poteri decisori e deve sottoporre la questione per la decisione al Tribunale in camera di consiglio, in composizione collegiale, nonché acquisire il parere del P.M.
Questa pronuncia avviene di solito a distanza di molti mesi, il che crea notevoli problemi poiché le parti restano a lungo abbandonate a se stesse, in attesa di un provvedimento.

Vi è poi una fase istruttoria finalizzata alla decisione delle questioni dell’affidamento dei figli e delle relazioni con i genitori (con eventuali consulenze tecniche d’ufficio, indagini psicosociali da parte dei servizi sociali, procedure di ascolto del minore), sia con riguardo alle decisioni di natura economica. Il giudizio si conclude con un decreto del Tribunale per i Minorenni. Anche in questo caso di cerca sempre di favorire una soluzione conciliativa.

Parificazione tra figli naturali e legittimi... ma non del tutto

Dal punto di vista dei diritti sostanziali, con la legge che ha introdotto l’affidamento condiviso (legge 54 del 2006) vi è stata una completa parificazione tra figli naturali e figli legittimi nelle vicende che riguardano la separazione dei genitori.

Non vi è, tuttavia, un’analoga parità dal punto di vista della procedura poiché, a seconda che il figlio nasca da una coppia sposata o meno, vi sono due Tribunali diversi, le cui competenze talvolta si sovrappongono, e due sistemi processuali differenti.

A tale proposito, da più parti si auspica e da tempo e si parla dell’istituzione di un Tribunale della Famiglia, composto da giudici specializzati e competente per tutte le materie riguardanti la famiglia e la persona, minore e adulta, nel quale le procedure di regolamentazione dei rapporti tra i genitori naturali per l’affidamento, la frequentazione e il mantenimento dei figli e quelle tra i genitori legittimi nell’ambito della separazione dovrebbero essere parificate.

di Eleonora Georgiacodis
Avvocato del Foro di Milano  

immagine:  flickr.com

Eleonora

Avvocato civilista, si occupa in prevalenza di diritto di famiglia, minorile e delle persone, nonché di diritto delle successioni.

Mamma di due.

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