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Come lo chiamerai? Occhio a non violare la legge

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Ogni bambino, ogni individuo che viene al mondo gode di un diritto fondamentale, il diritto al nome quale segno principale della sua identità personale. Il nome è un segno che il bambino si porterà dietro per tutta la vita.  Quali nomi non sono consentiti, cosa accade se si viola la legge, posso dare il cognome della mamma al bambino, ...?
Abbondano i manuali sulla scelta dei nomi, c’è chi si tormenta, chi invece “sa già”.
Poiché abbiamo a che fare con l’identità del bambino, è bene fare attenzione al nome come diritto fondamentale e conoscere alcune norme che lo riguardano.

Per questo abbiamo chiesto aiuto all’avvocato Eleonora Georgiacodis, esperta su temi che riguardano proprio il diritto di famiglia.

Va detto, infatti, che il diritto al nome è un diritto della personalità riconosciuto e garantito dalla legge, perché esso è un segno distintivo e di identificazione della persona nella sua vita di relazione.

Quando si dà il nome al bambino e chi può farlo

 Il nome si acquisisce con la nascita, momento nel quale si diventa titolari di diritti e di doveri.

Al momento della nascita del bambino uno dei genitori (oppure l’ostetrica, il medico o altra persona che abbia assistito al parto) devono fare la dichiarazione di nascita contenente le indicazioni circa il luogo ove la stessa è avvenuta, il giorno e l’ora, il sesso del bambino e il nome che gli viene dato.
Tale dichiarazione va fatta entro dieci giorni dalla nascita presso il Comune nel cui territorio è avvenuto il parto oppure entro tre giorni dalla nascita presso la direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura dove è avvenuta la nascita.
Se il parto avviene senza l’assistenza di personale sanitario il dichiarante produrrà una dichiarazione sostitutiva che attesta l’avvenuto parto.
Se la dichiarazione di nascita avviene dopo i dieci giorni occorre indicare le ragioni del ritardo. Tali informazioni sono alla base della formazione dell’atto di nascita con il quale si attribuisce il nome al bambino.

Se la persona che fa la dichiarazione di nascita non dà il nome al bambino, vi provvede l’ufficiale di stato civile.

I limiti che la legge pone ai nomi

La legge pone alcuni limiti in tema di attribuzione del nome:

  • è vietato dare il nome del padre vivente,
  • è vietato dare il nome di un fratello o di una sorella vivente,
  • è vietato dare un cognome come nome,
  • è vietato dare il nome dare un nome ridicolo o vergognoso.
  • Sono leciti i nomi stranieri ai bambini di cittadinanza italiana purché espressi con le lettere dell’alfabeto italiano con l’inclusione delle lettere J, K, X, Y, W.
  • Non si possono dare più di tre prenomi, anche separati, che comunque costituiranno un unico prenome (che dovrà essere riportato negli estratti e nei certificati rilasciati dall’ufficiale di stato civile e dall’anagrafe).
  • il nome deve corrispondere al sesso del bambino.

Tra i divieti non vi sono le indicazioni geografiche, che sono quindi consentite.

Se chi trascrive il nome viola la legge?

In caso di attribuzione di nome che sia contrario alle norme previste dalla legge sullo stato civile, l’ufficiale di stato civile non può rifiutare di trascrivere il nome, ma deve poi fare una segnalazione alla Procura della Repubblica che promuoverà un giudizio di rettificazione.


Le regole sul nome valgono solo per i bambini di nazionalità italiana (cioè nati da almeno 1 genitori italiano).
Al bambino straniero si applicheranno infatti le norme dettate dalla sua legge nazionale in tema di nome e cognome, anche se nato in Italia.

Un tempo era il padre a scegliere il nome… oggi

La scelta del nome è un atto di esercizio della potestà genitoriale che implica l’accordo tra i genitori, avendo la riforma del diritto di famiglia superato il principio per cui tale potere spettava al padre in quanto capo della famiglia e titolare delle decisioni familiari.
In caso di disaccordo dei genitori sulla scelta del nome gli stessi si dovranno rivolgere al Tribunale per i Minorenni  (art. 316, 3 comma del Codice Civile); il giudice cercherà di suggerire le determinazioni che riterrà più utili nell’interesse del figlio e dell’unità familiare, nel caso in cui i genitori non trovassero un accordo, attribuirà il potere di decisione al genitore che risulterà più idoneo a curare l’interesse del figlio.
Tale procedura è lunga, come ci si comporta nel frattempo? Si sospende la formazione dell’atto di nascita? Si ritiene di no, l’atto sarà formato con il nome comunicato da chi ha compiuto la dichiarazione di nascita o, in mancanza, dall’ufficiale di stato civile, si procederà poi ad eventuale rettifica all’esito del giudizio davanti al Tribunale per i minorenni.

Un bambino può prendere il cognome della mamma?

Il figlio nato da genitori sposati

Il figlio nato da genitori sposati assume il cognome del padre. Non vi è nessuna norma che lo prevede esplicitamente, ma si tratta di una regola che viene ritenuta presente nell’ordinamento e riconducibile ad una serie di norme.

E’ stata più di una volta sollevata la questione di costituzionalità in merito all’impossibilità dei genitori di scegliere quale cognome attribuire ai figli e circa l’impossibilità di dare il cognome materno o il doppio cognome, poiché ciò appare in contrasto con il principio di parità tra i coniugi che discende dalla carta costituzionale e permea il nostro diritto di famiglia; ma la corte Costituzionale l’ha finora respinta. Anche recentemente la Corte Costituzionale (sentenza n. 61/2006), pur dando atto che il sistema attuale è espressione di una concezione patriarcale della famiglia e che i tempi sono maturi per un cambiamento, ha ritenuto che occorra una legge per modificarlo. Dunque, ad oggi due genitori sposati non possono scegliere di dare o aggiungere il cognome materno al figlio.

Il figlio nato da genitori non sposati

Per il figlio nato da genitori non sposati invece la situazione è più variegata:

  • egli assume il cognome del genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento (quindi anche la madre)
  • se il riconoscimento avviene in contemporanea assume il cognome del padre (art. 262 c.c.).
  • Se il riconoscimento da parte del padre naturale o l’accertamento della filiazione avvengono in un momento successivo al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale può anche assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre; in caso di figlio minorenne decide il Tribunale per i Minorenni, con riferimento esclusivo all’interesse del minore e alla tutela della sua identità personale, quindi se il cognome materno è divenuto tratto distintivo dell’identità personale del bambino, egli avrà diritto a conservarlo.

Si possono cambiare il nome o il cognome?

La modifica e il cambiamento del cognome e del nome possono essere fatti solo nei casi e con le modalità espressamente indicate dalla legge e ciò si spiega con il carattere assoluto, immodificabile e irrinunciabile del nome.
Vi sono due tipologie di modifiche previste (artt. 84 e ss. del dpr 396/2000):

  • una avente ad oggetto la richiesta di cambiamento del cognome o di aggiunta di un altro cognome al proprio, di competenza del Ministero dell’Interno,
  • l’altra avente ad oggetto il cambiamento del nome o l’aggiunta di un altro nome al proprio o la modifica di un cognome perché ridicolo, vergognoso o perché rivela origine naturale, a rivolgersi al Prefetto del luogo di residenza.

In entrambi i casi è importante specificare bene la ragioni e le motivazioni materiali e morali della domanda, nonché allegare idonea documentazione giustificativa. Tali procedure potranno anche essere promosse dai genitori in rappresentanza del figlio minorenne (infra sedicenne), in questo caso vi sarà un maggiore controllo e attenzione da parte dell’autorità amministrativa circa la rispondenza del mutamento all’effettivo interesse del bambino.

Gli articoli di legge che disciplinano il diritto al nome, oltre a quelli citati.

  • La Costituizioni all'articoli 2 e all’art. 22: “Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome”;
  • Codice Civile art.  6 “Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito. Nel nome si comprendono il prenome e il cognome. Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati”.
  • La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (20.11.1989 art. 7) prevede che il fanciullo abbia diritto ad essere registrato immediatamente dopo la nascita e ad avere un nome.
  • Una disciplina più specifica in tema di nome e cognome si trova nel D.P.R. 3.11.2000, n. 396, legge di riforma dell’ordinamento dello stato civile.

Eleonora Georgiacodis
avvocato del Foro di Milano

Eleonora

Avvocato civilista, si occupa in prevalenza di diritto di famiglia, minorile e delle persone, nonché di diritto delle successioni.

Mamma di due.

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