Il procedimento di separazione giudiziale, diversamente dalla separazione consensuale, ha inizio con un ricorso depositato in Tribunale da uno dei due coniugi, con l’assistenza obbligatoria di un legale.
Nel ricorso vengono indicati fatti essenziali e i motivi di diritto su cui si fondano le domande rivolte al Giudice e si allega tutta la documentazione necessaria e utile a illustrare al meglio la situazione.
Il Tribunale fissa quindi la cd. udienza presidenziale(ovvero davanti al Presidente del Tribunale) e assegna, al soggetto che ha depositato il ricorso, un termine per notificare all’altro coniuge, tramite l’Ufficiale Giudiziario, il ricorso e decreto di fissazione dell’udienza; con la notifica il coniuge viene a conoscenza delle richieste del coniuge che ha depositato il ricorso, e della data dell’udienza, dovrà quindi nominare un difensore per predisporre una memoria difensiva e depositarla in Tribunale, nei termini indicati dal Giudice.
1° tentativo: tentare di ricondurre a separazione consensuale
All’udienza presidenziale i coniugi devono comparire personalmente, con l’assistenza dell’avvocato, dinnanzi al Presidente del Tribunale il quale tenta la conciliazione, cioè ascolta i coniugi in presenza dei loro difensori (talvolta separatamente, talvolta tutti e 4 insieme) e verifica la possibilità e la disponibilità a raggiungere un accordo di separazione consensuale. Se ciò risulta possibile, la separazione si trasforma da contenziosa a consensuale, direttamente nelle stessa udienza o, più spesso, in una successiva, poiché può essere necessario del tempo per precisare e o formalizzare meglio l’accordo raggiunto. Va detto che tale trasformazione può avvenire anche in una qualsiasi fase successiva del processo.
Se non si raggiunge un accordo
Se non si riesce a raggiungere l’accordo, il Presidente pronuncia i provvedimenti presidenziali urgenti e sommari con riguardo alle questioni fondamentali della separazione, ovvero:
- autorizza i coniugi a vivere separati e
- decide sull’affidamento dei figli,
- sul loro collocamento (cioè sulla loro residenza con l’uno o con l’altro genitore),
- sulla regolamentazione dei rapporti tra i genitori e figli (specificando i tempi di visita),
- sul contributo al loro mantenimento,
- sull’assegnazione della casa coniugale,
- sull’eventuale contributo al mantenimento da parte di uno dei due coniugi a favore dell’altro, economicamente più debole.
Si tratta di provvedimenti provvisori, ovvero, sempre modificabili, sia nel corso del processo, che al termine, con la pronuncia della sentenza; sono provvedimenti cd. coercibili, possono cioè valere come titolo esecutivo da fare valere in caso di inosservanza del coniuge agli obblighi stabiliti dal giudice. Sono provvedimenti reclamabili in Corte d’Appello.
Se i coniugi non raggiungono un accordo, quindi, il giudizio prosegue dinnanzi al Giudice Istruttore; si apre una vera e propria fase istruttoria, che comporta la presentazione di diverse memorie scritte difensive da parte dei legali, con produzione di documenti, assunzione di testimoni, eventuali consulenze tecniche d’ufficio, ascolto dei minori, indagini dei servizi sociali, indagini della Guardia di Finanza e della Polizia Tributaria, accertamenti bancari, etc.
Le questioni patrimoniali
Le questioni riguardanti eventuali debiti tra coniugi di somme di denaro o la divisone di beni mobili e immobili comuni, o le questioni risarcitorie, non rientrano nella competenza del giudice della separazione e dovranno essere affrontate a parte, in un diverso giudizio.
Quanto dura il procedimento
Il procedimento avrà una durata media di tre anni e si concluderà con una sentenza, che deciderà in merito alle richieste dei coniugi e, comunque, nel rispetto degli interessi dei figli minori. Pur con tutte le garanzie del processo, tale soluzione non darà mai una risposta adeguata alle problematiche che emergono a seguito della crisi familiare e della separazione, né dal punto di vista personale, né da quello economico.
Ma cosa accade in una famiglia di fatto se i due partner decidono di rompere l'unione? ...continuate a seguirci
Eleonora Georgiacodis
Avvocato del Foro di Milano
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