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Separazione: diritto di nonni e nipoti a mantenere i rapporti

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Il diritto dei nonni e dei nipoti a mantenere un rapporto anche in caso di separazione dei genitori.

L'importanza dei nonni

Nella realtà d'oggi i nonni hanno molto spesso un ruolo centrale nella vita dei nipoti, in quanto si occupano quotidianamente del loro accudimento, al posto dei genitori impegnati sul lavoro.
Ma anche quando non sono presenti ogni giorno nella gestione dei nipoti, per ragioni logistiche, perchè vivono lontano oppure perchè a loro volta lavorano, i nonni rappresentano una risorsa essenziale per la crescita dei bambini, poichè contribuiscono alla trasmissione della memoria del passato, delle tradizioni e delle abitudini della famiglia. L'apporto dei nonni è fondamentale per consentire ai nipoti di conoscere la storia del nucleo familiare cui appartengono e dunque le loro origini, e di costruire, anche su di esse, la propria identità.

Il rapporto tra nonni e nipoti va preservato anche quando la famiglia va in crisi ed i genitori si separano. Di fronte alla frattura del rapporto tra i genitori, i nonni possono divenire per i bambini un elemento di conforto e stabilità, del quale i bambini necessitano per superare l'evento, comunque traumatico, della separazione dei genitori.
Ed altresì il rapporto nonni - nipoti dev'essere tutelato nel caso di prematura scomparsa di uno dei genitori, quando la relazione con i nonni diventa il principale elemento di connessione del bambino con la famiglia d'origine del genitore che non c'è più e dunque un tassello imprescindibile per la sua crescita.

Accade spesso, tuttavia, quando la coppia genitoriale si lascia, che il rapporto tra i nuclei d'origine venga coinvolto dalle vicende separative, con conseguenze negative anche sulla relazione nonni - nipoti, la quale spesso diviene più difficoltosa, ed alle volte persino si interrompe completamente.

Cosa prevede l'ordinamento?

La legge 54 del 2006 sull'affidamento condiviso ha per la prima volta riconosciuto in modo esplicito il diritto dei minori, in caso di separazione dei genitori, a conservare un rapporto significativo con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale. La previsione era contenuta nell'art. 155 del Codice civile ed è oggi riportate nell'art. 337 ter, I comma, del Codice civile. Questa norma, applicabile ad ogni ipotesi di rottura del legame tra i genitori (separazione personale, divorzio, annullamento del matrimonio, crisi della famiglia di fatto) si riteneva comportasse un riconoscimento del diritto del minore anche quando la famiglia era coesa.
Soltanto nel 2013, con il decreto legislativo 154, è stato sancito in modo esplicito il diritto del figlio, anche nella famiglia unita, a mantenere rapporti significativi con i parenti, e dunque non solo con i nonni, ma anche con gli zii, i cugini, i nipoti e le altre persone che discendono dallo stesso stipite (art. 315 bis del Codice civile).
Con il medesimo decreto legislativo, è stato inoltre stabilito il corrispondente diritto dei nonni a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, a prescindere dal rapporto tra i genitori (art. 317 bis del Codice civile.).

Che cosa si intende per "rapporti significativi"?

Il termine "rapporti significativi" utilizzato dal legislatore è stato interpretato da dottrina e giurisprudenza nel senso del riconoscimento in capo ai nonni del diritto di svolgere un ruolo importante nel progetto educativo e formativo dei bambini. Il che significa non solo poter fare visita ai nipoti, ma poter costruire con essi una vera e propria relazione affettiva stabile e duratura, mediante incontri adeguati per modalità e per durata.
Ai nonni, dunque, dev'essere garantita una stabilità di incontri con i nipoti che consenta una continuità del rapporto . Ed a tal fine è fondamentale, ad esempio, che i bambini possano pernottare presso i nonni e trascorrere con loro le festività e gli eventi importanti della loro vita.

Cosa fare se il rapporto con i nipoti viene ostacolato?

Nel caso in cui il diritto dei nonni non venga rispettato, i nonni possono adire l'autorità giudiziaria e chiedere al Giudice che vengano stabilite le modalità di esercizio di tale diritto.
La procedura si attiva mediante un ricorso da presentare al Tribunale per i minorenni del luogo di residenza del nipote, in contraddittorio con i genitori del minore o con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sul minore (si pensi al caso di minori affidati ai Servizi Sociali).
Il giudice assumerà i provvedimenti ritenuti opportuni nell'interesse del minore o dei minori coinvolti, valutando la situazione familiare e la sussistenza di eventuali possibili conseguenze pregiudizievoli per la crescita serena dei bambini derivanti dal rapporto con i nonni.
Il diritto dei nonni, infatti, non è assoluto, ma trova un limite nel diritto del minore, il quale è ritenuto dall'ordinamento prevalente: in concreto, spetterà al giudice bilanciare gli interessi in gioco.
Il Tribunale potrà limitare o escludere il contatto tra nonni e nipoti, a titolo esemplificativo, quando i nonni abbiano posto in essere condotte violente o maltrattanti oppure quando siano inidonei ad occuparsi dei nipoti poichè dediti all'uso di alcool e sostanze stupefacenti, ma anche quando abbiano la tendenza a sostituirsi ai genitori ovvero quando approfittino degli incontri con i nipoti per denigrare o svilire uno o entrambi i genitori.

Nella valutazione, il Tribunale dovrà assumere ogni elemento di prova ritenuto utile, anche svolgendo indagini sulle relazioni familiari mediante i Servizi Sociali o con l'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio.

Potrà essere sentito anche il nipote: l'ascolto è un diritto del minore, riconosciuto dalla legge italiana e dalla normativa internazionale e finalizzato a consentire al minore di poter esprimere i propri bisogni e la propria volontà riguardo alle decisioni giudiziali che lo interessano. Esso è obbligatorio per legge per il minore ultradodicenne e può essere ovviato dal giudice soltanto in specifici casi. Anche il minore in età scolare che non abbia compiuto dodici anni può essere sentito dal Tribunale, se ritenuto dotato di adeguata capacità di discernimento.
Le dichiarazioni rese dal minore non hanno valenza assoluta, ma devono essere valutate e tenute in considerazione dal giudice. Il giudice, in particolare, dovrà valutare se la volontà espressa dal minore è autentica e spontanea o frutto di possibili condizionamenti da parte degli adulti: ciò richiede estrema cautela ed attenzione, stante la delicatezza degli interessi coinvolti

All'esito del procedimento, il Tribunale adotterà i provvedimenti ritenuti opportuni nell'interesse del minore, disponendo, se non vi sono ragioni ostative, le modalità ed i tempi del ripristino della relazione tra nonni e nipoti, ordinando ai genitori di attivarsi per favorire il rapporto ed in alcuni casi attribuendo incarico agli operatori sociali di vigilare sull'attuazione del provvedimento.

Il provvedimento del Tribunale per i minorenni può essere impugnato innanzi alla Corte d'Appello.


Si può chiedere il risarcimento dei danni?

In caso di lesione del legame tra nonni e nipoti è possibile, inoltre, formulare domanda di risarcimento dei danni, ai sensi degli artt. 2049 e 2059 del Codice civile, nei confronti del genitore o di coloro che, con le proprie condotte, abbiano ostacolato ed impedito il rapporto.
La domanda di risarcimento dà avvio ad un procedimento giudiziale davanti al Tribunale ordinario. Si tratta di una vera e propria causa, che segue il rito ordinario, un procedimento del tutto diverso e distinto da quello volto ad ottenere il ripristino del rapporto con i nipoti di cui si è detto sopra. La causa di risarcimento è finalizzata al ristoro in termini economici del pregiudizio subito dai nonni per non aver potuto sviluppare e mantenere un legame significativo con i nipoti.

Ulteriore ipotesi di risarcimento del danno è quella esperibile innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, a Strasburgo: l'azione può essere avviata dai nonni che abbiano invano adito gli organi di giustizia italiani senza aver ottenuto l'effettiva attuazione del diritto al rapporto con i nipoti. In questo caso, il procedimento è volto ad ottenere un risarcimento da parte dello Stato italiano per non aver dato attuazione all'art. 8 delle Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo che stabilisce il diritto al rispetto della vita familiare.


di Barbara D'Angelo
Avvocato del Foro di Bologna

 

immagine: Olesia Bilkei su Shutterstok

Barbara D'Angelo

Mamma e avvocato, si occupa di diritto di famiglia, dei minori e della persona.

www.studiolegalebarbaradangelo.it

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