Il divorzio breve entra in vigore

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Dal 26 Maggio si divorzia in 6-12 mesi.

Ne avevamo già parlato qualche mese fa nell'articolo "Divorzio breve quasi al via", ora ci siamo, con un po’ di modifiche rispetto al disegno di legge che era stato approvato al Senato  e di cui avevamo scritto, il divorzio breve è diventato realtà.

La legge sul divorzio breve in vigore dal 26 Maggio

Il divorzio breve diventa legge, è stato approvato alla Camera il testo definitivo sulla riforma dei presupposti per presentare la domanda di scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio,  riportato nella Legge 6 maggio 2015, n. 5 "Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”, che entrerà in vigore il 26 maggio 2015.

Con una modifica dell’art. 3, n. 2, lettera b della legge n. 898/1970 si abbreviano notevolmente i tempi per ottenere il divorzio (tecnicamente: lo scioglimento del matrimonio in caso di matrimonio celebrato solo davanti all’Ufficiale di Stato Civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio in caso di matrimonio celebrato in  Chiesa) che saranno:

  • se la separazione è stata giudiziale, devono essere decorsi 12 mesi di separazione ininterrotta tra i coniugi dalla data dell’udienza in cui essi sono personalmente comparsi dinnanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
  • se la separazione è stata consensuale, devono essere decorsi 6 mesi di separazione ininterrotta tra i coniugi dalla data dell’udienza in cui essi sono personalmente comparsi dinnanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
  • se la separazione è iniziata con la procedura giudiziale, poi trasformata in consensuale devono essere decorsi 6 mesi di separazione ininterrotta tra i coniugi dalla data dell’udienza in cui essi sono personalmente comparsi dinnanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
  • nel caso di separazione tra coniugi raggiunta con la procedura di negoziazione assistita tramite avvocati o con un accordo davanti all’ufficiale di Stato Civile (Legge 162/2014), trattandosi di procedure consensuali il termine dovrebbe essere di 6 mesi dalla data certificata nell’accordo, anche se la nuova legge su questo punto non ha previsto nulla, pertanto dovremo aspettare le prime interpretazioni e applicazioni pratiche.

Prima del divorzio deve esserci la separazione

Come prima, per potere presentare la domanda di divorzio occorre che sia stata pronunciata la sentenza di separazione passata in giudicato (cioè non più impugnabile) o il decreto di omologa delle condizioni di separazione consensuale.
La nuova legge interviene solo sul tempo di ininterrotta separazione tra i coniugi, necessario per potere presentare la domanda di divorzio, riducendolo da tre anni a 12 mesi o 6 mesi, ma resta la procedura di separazione che comunque i coniugi devono prima intraprendere e concludere. Non esiste quindi, ancora, nel nostro sistema la possibilità di  un divorzio diretto, come invece avviene in molti Paesi.

La comunione dei beni cessa subito dopo l'udienza che autorizza i coniugi a vivere separati

L’altra modifica importante riguarda il momento dello scioglimento del regime patrimoniale della comunione dei beni, cioè del cd. regime patrimoniale legale, quello che si applica automaticamente in seguito al matrimonio, a meno che i coniugi non decidano espressamente di scegliere la separazione dei beni, e che comporta la comunione dei beni acquistati durante il matrimonio, secondo  un articolato sistema di norme previste nel codice civile.
L’art. 191 c.c. prevede lo scioglimento della comunione legale in una serie di ipotesi, tra cui la separazione personale dei coniugi. Prima della riforma, occorreva tuttavia una pronuncia definitiva, quindi la sentenza passata in giudicato o il decreto di omologa dell’accordo di separazione consensuale. Il che comportava l’effetto paradossale che gli effetti patrimoniali della comunione legale continuavano a prodursi anche dopo l’interruzione della convivenza fino al termine della procedura.
La norma è stata riformata ed è stato previsto che lo scioglimento della comunione dei beni avviene quando il Presidente del Tribunale, in sede di udienza di comparizione personale dei coniugi, autorizza i coniugi a vivere separati ovvero alla data in cui viene sottoscritto il verbale di separazione consensuale dinanzi al Presiedente, purché omologato.

La nuova legge si applicherà, a partire dal 26 maggio 2015, anche a tutti i procedimenti in corso, anche quando il procedimento di separazione, presupposto per la domanda di divorzio, non sia ancora concluso.


di Eleonora Georgiacodis
Avvocato del foro di Milano

Eleonora

Avvocato civilista, si occupa in prevalenza di diritto di famiglia, minorile e delle persone, nonché di diritto delle successioni.

Mamma di due.

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