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Divorzio breve quasi al via

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In senato una legge per abbreviare i tempi per il divorzio.

 

In Italia il divorzio può essere richiesto non prima che siano trascorsi 3 anni di separazione. Un disegno di legge all'esame del Senato potrebbe abbreviare questo tempo. L'avvocato ci illustra i punti salienti del disegno di legge.

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La Camera dei deputati ha recentemente (29.5.2014) approvato un testo unificato di riforma dei presupposti per presentare la domanda di scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, introducendo, finalmente, il cd. divorzio breve. Attualmente il disegno di legge è all’esame del Senato.

Divorzio breve - cos'è

Vediamo in sintesi di che cosa si tratta.
Viene modificata la legge sul divorzio, in particolare l’art. 3, numero 2), lettera  b)  della legge 1º dicembre 1970, n. 898, che prevede che lo scioglimento (in caso di matrimonio civile) o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (in caso di matrimonio celebrato in chiesa) può essere domandato da uno dei coniugi nel caso in cui sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi o sia stata omologata la separazione consensuale.

In questo caso, per potere proporre la domanda di divorzio, attualmente la legge richiede che la separazione debba essersi protratta ininterrottamente da almeno tre anni, che devono decorrere dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, e ciò vale anche nel caso in cui il giudizio da contenzioso sia stato trasformato in consensuale. E ovviamente vale per tutti i matrimoni, con o senza figli, lunghi o brevi.

Il testo approvato recentemente dalla Camera prevede le seguenti modifiche:

  • In caso di separazione giudiziale, la durata del periodo di separazione tra i coniugi che legittima la presentazione della domanda di divorzio è ridotta a dodici mesi: il termine per proporre la domanda decorre dalla notificazione della domanda di separazione.

Si prevede poi che, se alla data di instaurazione del giudizio di divorzio sia ancora pendente la causa di separazione per quanto riguarda le domande accessorie, la causa debba essere assegnata al giudice della separazione personale.

  • In caso di separazione consensuale, la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio è ridotta a sei mesi;  in questo caso il termine di sei mesi decorre dalla data di deposito del ricorso oppure dalla data della sua notificazione qualora il ricorso sia presentato da uno solo dei coniugi. 

Sono stati superati precedenti diversi orientamenti ed è stato previsto che questa disciplina prescinde dalla presenza o meno di figli nati nel matrimonio, quindi si applica a tutte le procedure di divorzio.

Per le separazioni chieste prima dell'entrata in vigore?

E’ stata infine prevista una disciplina transitoria in virtù della quale le nuove disposizioni si applicano alle domande di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposte dopo la data di entrata in vigore della legge, anche se il procedimento di separazione, che costituisce il presupposto della domanda, risulti ancora pendente alla medesima data. In buona sostanza, sembra prevista un’applicazione immediata della nuova normativa.

Stop alla comunione dei beni

Il disegno di legge ora all’esame del senato prevede poi un’altra importante modifica, che riguarda il momento dello scioglimento del regime patrimoniale della comunione dei beni, ovvero del cd. regime patrimoniale legale, quello che si applica automaticamente in seguito al matrimonio, a meno che i coniugi non decidano espressamente di scegliere la separazione dei beni, e che comporta la comunione dei beni acquistati durante il matrimonio, secondo un articolato sistema di norme previste nel codice civile.

L’art. 191 c.c. attualmente in vigore prevede lo scioglimento della comunione legale in una serie di ipotesi, tra cui la separazione personale dei coniugi. In tale caso, occorre tuttavia una pronuncia definitiva, quindi una sentenza passata in giudicato (per la quale sino esauriti i mezzi di impugnazione) o il decreto di omologa dell’accordo di separazione consensuale. Il che può tranquillamente richiedere anche alcuni anni, vista la “normale” durata dei processi.
Ciò comporta non poche problematiche, dal momento che significa che gli effetti patrimoniali della comunione legale continuano a prodursi per i coniugi separati anche dopo l’interruzione della convivenza; quindi oggi accade che i coniugi, pur autorizzati a vivere separatamente, si trovino a dovere considerare che tutti i loro acquisti sono soggetti al regime di comunione fino a quando non vi è la pronuncia definitiva della separazione. Il che è davvero anomalo e ingiusto, se si considera che probabilmente quei coniugi avranno avviato vite distinte e separate, e magari nuovi nuclei familiari.

Nel testo modificato dell’art. 191 del codice civile lo scioglimento della comunione dei beni viene anticipato al momento in cui il Presidente del Tribunale, in sede di udienza di comparizione personale dei coniugi, autorizza i coniugi a vivere separati ovvero alla data di sottoscrizione del verbale di separazione consensuale dinanzi al Presiedente, purché omologato.

Il turismo divorzile

La riforma prende dunque atto del fatto che il decorso di tre anni di separazione ininterrotta ormai raramente serve a verificare la possibilità di ricostruire il legame della coppia, bensì più spesso è un vero e proprio ostacolo alle scelte di vita di ciascuno e alla possibilità di riprendere in mano le redini della propria esistenza, finanche dando vita a nuovi legami e/o nuclei familiari. Una parte delle istanze di regolamentazione giuridica delle coppie di fatto è infatti nata anche dall’esistenza di queste situazioni. 

Inoltre, va tenuto conto che in molti Paesi europei si accede direttamente al divorzio, senza passare per la separazione, tanto che nel nostro paese si è diffuso il cd. turismo divorzile, ovvero quel fenomeno per il quale le coppie che possono sostenere la spesa si recano all’estero per ottenere in tempi rapidi il divorzio, che viene poi omologato in Italia in forza delle normative europee sul riconoscimento delle sentenze straniere.

In conclusione, seppure non venga introdotto un cambiamento radicale nel sistema, nel senso che permane la distinzione tra separazione e divorzio, con tutte le profonde differenze sul piano degli effetti personali e patrimoniali, tuttavia la riduzione significativa dei tempi per pervenire al divorzio avrà un’incidenza importante sulla vita di molte persone e costituisce un passo avanti nel processo di tutela nell’ambito del diritto della famiglia dei diritti fondamentali di libertà e di sviluppo della personalità.

Eleonora Georgiacodis
Avvocato del foro di Milano

 

Eleonora

Avvocato civilista, si occupa in prevalenza di diritto di famiglia, minorile e delle persone, nonché di diritto delle successioni.

Mamma di due.

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