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Diritto dei nonni nelle relazioni coi nipoti - le norme

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Diritto dei nonni alla relazione affettiva con i nipoti: novita’ legislative.

 Con il decreto legislativo n. 154/2013 (entrato in vigore il 7.2.2014) è stata completata la riforma delle norme sulla filiazione avviata con la legge 219/2012, il cui scopo è quello della parificazione dei figli e all’abolizione della ormai inaccettabile distinzione tra figli legittimi (cioè nati da genitori coniugati) e figli naturali, sancendo che tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico (art. 315 c.c.).

Tra le numerose novità introdotte ve ne è una che renderà un po’ più felici molti lettori di Genitori Channel, che tante storie personali, anche molto dolorose, hanno ritenuto di condividere e per le quali hanno invocato supporto e consigli. Si tratta di una novità che riguarda i diritti dei nonni a mantenere rapporti significativi con i nipoti.

Il nuovo art. 317-bis del codice civile, intitolato “Rapporti con gli ascendenti” prevede infatti che “Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore”.

È stata dunque riconosciuta ai nonni una posizione di diritto autonoma, speculare a quella del figlio minore di “crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti”, previsto e sancito espressamente oggi dal nuovo art. 315 bis c.c. come diritto di portata generale, ricompreso tra le norme del nuovo Titolo IX del Libro primo del codice civile (oggi intitolato “Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio”, e non più “Della potestà dei genitori”).
Il diritto del minore di mantenere e coltivare rapporti significativi con i nonni viene infatti espressamente enunciato anche al di fuori dei casi di crisi della famiglia, oggi regolati dall’art. 337-ter (di contenuto pressoché identico al precedente art. 155 c.c.) che, nel disciplinare la responsabilità genitoriale in seguito alla crisi familiare, stabilisce che il figlio minore ha diritto di “conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”. 

Con l’introduzione del nuovo art. 317 bis c.c. il legislatore ha dunque voluto dare riconoscimento espresso ad una relazione familiare importante, riconoscendo un vero e proprio diritto dei nonni a mantenere rapporti significativi con i nipoti e ad agire in giudizio nel caso in cui questo diritto sia loro impedito.
E’ stata finalmente data valenza autonoma ad un diritto di natura esistenziale, il diritto di vivere stabili e significative relazioni affettive tra nonni e nipoti, di partecipare alla vita del minore.

Come si esercita il diritto dei  nonni

Circa il procedimento per la tutela del diritto, gli ascendenti dovranno rivolgersi al giudice del luogo di residenza del minore; la competenza è sempre quella del Tribunale per i Minorenni, (in forza di una modifica apportata all’art. 38 disp. att. c.p.c. dal dlgs 154/2013). Il procedimento è dunque regolato come gli altri procedimenti minorili dall’art. 336 c.c. con il rito sommario della camera di consiglio e la partecipazione del pubblico ministero.

E’ previsto l’ascolto del minore che abbia compiuto i dodici anni o che sia capace di discernimento, se di età minore. E’ anche previsto che nel caso in cui il provvedimento sia chiesto contro il genitore, costui debba essere sentito. Presumibilmente, visto che nel caso concreto il problema si porrà proprio in caso di comportamenti ostili e ostacolanti al rapporto nonni-nipoti da parte di uno o di entrambi di genitori, questi ultimi saranno sempre coinvolti nel procedimento.

I nonni potranno quindi rivolgersi al giudice per chiedere che siano regolate le loro frequentazioni e i rapporti di visita con i nipoti e, nei casi più gravi, per chiedere che vengano assunti provvedimenti incisivi e limitativi nei confronti dei genitori.

I casi di separazione tra coniugi

Per quanto riguarda invece l’intervento dei nonni nei procedimenti di separazione, divorzio, affidamento e regolamentazione del mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, per il momento rispetto a prima non è cambiato nulla, in quanto il legislatore ha optato per un procedimento autonomo di competenza (inderogabile) del Tribunale per i Minorenni e non ha previsto l’intervento dei nonni nei suddetti procedimenti, tutti oggi di competenza del Tribunale Ordinario.
Ciò potrà indubbiamente creare serie problematiche in quanto si potrebbe avere, ad esempio, un procedimento di separazione nel quale si discute anche di relazioni dei minori con i nonni e contemporaneamente un autonomo procedimento promosso dai nonni davanti al Tribunale per i Minorenni, con il rischio di decisioni contrastanti, ad esempio in tema di regolamentazione dei tempi di visita e delle frequentazioni.
La scelta di devolvere il procedimento di cui all’art. 317 bis c.c. al Tribunale per i Minorenni è stata già sottoposta ad analisi critiche e sul punto è stata recentemente sollevata una questione di costituzionalità da parte del Tribunale dei Minorenni di Bologna, pertanto in futuro lo scenario potrebbe anche mutare.

Si tutela sempre il minore, non i nonni.

Quali che siano gli sviluppi futuri, non si deve dimenticare che seppure sia stato riconosciuto un diritto autonomo dei nonni alle relazioni affettive con i nipoti restiamo pur sempre nell’ambito di una riforma che riguarda la filiazione, dunque di una legge che si occupa di tutelare i figli minori e non gli adulti.
L’intervento giudiziale, anche nell’ambito della tutela del diritto esistenziale dei nonni, resta infatti dalla norma pur sempre delimitato dall’”esclusivo interesse del minore” che fungerà sempre da criterio orientativo e decisivo nell’assunzione dei provvedimenti che il Giudice riterrà opportuni.

Eleonora Georgiacodis
Avvocato del Foro di Milano

Immagine: Merlin su Fliker

Eleonora

Avvocato civilista, si occupa in prevalenza di diritto di famiglia, minorile e delle persone, nonché di diritto delle successioni.

Mamma di due.

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